Il PDG del 22.12.2025: I familiari fiscalmente a carico
I familiari di cui all’art. 433 c.civ. “ritornano” a far parte della categoria dei familiari dell’art. 12 del Tuir che danno diritto ad alcune agevolazioni fiscali.
Questo ritorno al passato con effetto dal 1° gennaio 2025, che di fatto annulla la modifica introdotta con stessa decorrenza dalla legge di bilancio 2025, è la conseguenza di quanto disposto dall’art. 1 del Dlgs n. 192/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre scorso.
E’ stato completamente riscritto il comma 4ter dell’art. 12 del Tuir, che elenca le persone “rilevanti” ai fini delle disposizioni fiscali (es. destinatari delle misure di Welfare o dei benefits, detrazioni/deduzioni per oneri sostenuti nell’interesse del familiare) anche qualora non diano diritto alla detrazione d’imposta per familiari a carico (comma 1 art. 12 Tuir). Tra queste vengono ricompresi (oltre al coniuge ed ai figli):
- le altre persone di cui all’art. 433 c.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultati da provvedimenti giudiziari (tra i quali gli ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle);
- i figli del coniuge deceduto conviventi con quello superstite (categoria già ricompresa nell’art. 12, così come precisato dall’Ade nella circolare n. 4/2025).
Laddove le disposizioni fiscali richiedano anche il requisito del cd “carico fiscale”, si applica il classico limite reddituale di euro 2.840,51 annui elevati ad euro 4.000 per i soli figli fino a 24 anni (come previsto dal medesimo comma 2).
Le categorie dei familiari fiscalmente a carico rilevanti ai fini della detrazione di cui al comma 1 dell’art. 12, rimangono invece quelle vigenti dal 1° gennaio 2025, così come modificate dalla legge di bilancio 2025.
Ne consegue che tra i soggetti diversi da coniuge (unito civilmente) e dai figli (da 21 a meno di 30 anni di età e senza limite massimo di età per i disabili, compresi quelli del coniuge deceduto conviventi con quello superstite), che danno diritto alla detrazione in quanto “altro familiare a carico” sono ricompresi solo gli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni).
Concludendo, la cd categoria degli altri familiari a carico è stata così differenziata:
- ai fini di tutte le agevolazioni fiscali diverse dalle detrazioni per familiari rilevano tutti i soggetti di cui all’art. 433 cc conviventi o che percepiscono assegni alimentari (non giudiziari);
- ai fini della detrazione per familiare a carico, rilevano solo gli ascendenti conviventi.