• iso 9001
  • iso pdr 125
  • iso 27001

Lo Studio Barbara Massara e Associati assiste il Cliente nelle questioni, problematiche e dubbi, incontrati nelle diverse fasi della gestione amministrativa e giuslavoristica del personale dipendente e non.

È possibile trovare l’elenco dei nostri servizi nella pagina dedicata, cliccando qui.

La nostra mission: la consulenza del lavoro come un valore aziendale

Ci occupiamo della gestione delle risorse umane, di amministrazione del personale e proponiamo corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Il consulente del lavoro: chi è, cosa fa

  • è il professionista abilitato che, partendo da un’approfondita conoscenza delle norme che regolamentano il mondo del lavoro, supporta le aziende nella delicata gestione delle risorse umane e le guida nei processi di transizione verso modelli organizzativi moderni e competitivi;

  • ha una visione di insieme della gestione delle risorse umane, dalla strategia di assunzione ai piani di esodo, dalla valorizzazione dei pacchetti retributivi alla garanzia della regolarità contributiva;

  • è partner delle aziende per rendere il settore delle risorse umane “strategico per il business aziendale.

 

COLLABORA CON NOI

NEWS E CIRCOLARI

Più aziende obbligate a conferire il Tfr al Fondo di tesoreria Inps

Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro privati che hanno raggiunto o raggiungeranno la sogliamedia dei 60 dipendenti sono tenuti ...
Leggi tutto
07 Gennaio 2026

Assunzioni obbligatorie anche tramite distacco nel terzo settore

Il decreto legge Sicurezza sul lavoro (159/2025), sulla cui conversione è stata votataieri la fiducia dal Parlamento, amplia le p...
Leggi tutto
18 Dicembre 2025

Bonus parità di genere, al via le domande per le certificazioni 2025

Le aziende che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere nel 2025 possonopresentare domanda all’Inps al fine di b...
Leggi tutto
17 Dicembre 2025

Riclassificazione Ateco senza effetti retroattivi

Sono online i nuovi strumenti operativi messi a disposizione dall’Inps per individuare ilcorretto inquadramento previdenziale de...
Leggi tutto
28 Ottobre 2025

Un applicativo web aiuta tra codici Ateco e previdenziali

Inps mette a disposizione un nuovo manuale e un applicativo web per il correttoinquadramento previdenziale dei datori di lavoro. ...
Leggi tutto
21 Ottobre 2025

L’optional dell’auto taglia la busta paga del dipendente

La trattenuta subita dal dipendente in ragione degli optional richiesti per l’auto concessa in uso promiscuo non abbatte il valo...
Leggi tutto
12 Settembre 2025

La riforma dei codici Ateco può creare problemi ai gruppi industriali

Inps ha variato l’inquadramento previdenziale senza tener conto della precedente autorizzazione all’inquadramento unico SCARI...
Leggi tutto
25 Luglio 2025

Cig per caldo fuori dai limiti ordinari

Cassa integrazione senza onere del contributo addizionale e non rilevante ai fini della fruizione massima di 52 settimane in un bi...
Leggi tutto
24 Luglio 2025

Sconto anche con uscite di lavoratori

A seguito del decreto interministeriale del 27 giugno scorso, i datori di lavoro appartenenti a gruppi potrebbero trovarsi nella n...
Leggi tutto
11 Luglio 2025

Tariffa Inail per attività d’ufficio anche per mansioni sussidiarie

La voce di tariffa con cui sono assicurate le attività d’ufficio (0722) gode di una propria autonomia classificativa anche qual...
Leggi tutto
27 Giugno 2025

Appalti, contratti equivalenti con massimo due scostamenti

In attesa del decreto ministeriale che dovrà definire i criteri di valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche e norma...
Leggi tutto
26 Giugno 2025

Maxi deduzione del 120-130%, società collegate fuori dal calcolo

Per il calcolo della maxi deduzione del 120%/130%, le società collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno. ...
Leggi tutto
17 Giugno 2025

EVENTI E WEBINAR

VAI ALL'ARCHIVIO

WEBINAR 8-11-2022 - Benefits e rimborsi utenze domestiche 2022

Webinar 20.5.22

Il punto sulla riforma IRPEF a quasi 5 mesi dalla sua entrata in vigore

DOCUMENTO

Webinar del 30.3.2022

Il nuovo Assegno Unico Universale

DOCUMENTO

Webinar del 15.2.2022

La riforma dell’Irpef 2022

DOCUMENTO

Webinar del 25.1.2022

La riforma della Cig dall’1.1.2022

DOCUMENTO

Il punto del giorno

il PDG del 29.09.2022: Termine ultimo per rapporto pari opportunità

Nel pomeriggio di ieri 28 settembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la notizia dello slittamento al 14 ottobre del termine ultimo per trasmettere il rapporto biennale delle pari opportunità ex art. 46 Dlgs n. 198/2006.
Vengono quindi concesse alle aziende 14 giorni in più per rispettare l’adempimento.
Le ragioni di questa proroga, decisa e comunicata due giorni prima della scadenza ordinaria del 30 settembre, sono di natura squisitamente tecnica, in quanto la procedura on line in questi ultimi giorni ha registrato rallentamenti e blocchi che impedivano alle aziende ed ai consulenti di completare gli inserimenti e trasmettere i dati.
I soggetti impegnati in questa massiccia raccolta ed elaborazione di informazioni, sono letteralmente impazziti, in quanto la procedura frequentemente non consentiva di salvare i dati inseriti, con la conseguenza che ore di lavoro risultavano perse.
Queste difficoltà tecniche erano forse prevedibili, considerato la crescita esponenziale dei soggetti che dall’1.1.2022 per la prima volta rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo, esteso ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (al 31.12.2021 per il biennio 2020-2021 in scadenza).
Inoltre ad appesantire la procedura hanno contribuito anche i nuovi dati che da quest’anno sono ospitati nei 7 steps del rapporto biennale.
A queste difficoltà tecniche si aggiungono dubbi sulla corretta individuazione dei dati che è obbligatorio inserire nel prospetto, considerata da un lato l’estrema sinteticità delle istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato sul sito ministeriale e dall’altro le diverse interpretazioni offerte dalle software house dei programmi di payroll ed HR delle cui estrazioni le aziende clienti si servono.
L’augurio è che il prossimo rapporto biennale sia di più agevole utilizzo ma soprattutto vi sia maggiore chiarezza e trasparenza nella richiesta dei dati oggettivi da fornire.
Lo slittamento al 14 ottobre, si estende di conseguenza anche al termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale, unitamente alla ricevuta di presentazione dello stesso, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In più le aziende che applicano il ccnl dirigenti industria, sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 30.07.2019, ai sensi dell'art. 11 ter del ccnl sono tenute a trasmettere il rapporto biennale anche a 4Manager, in ragione del compito che lo stesso ccnl gli attribuisce di raccogliere le best practice nel campo delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e donna. E’ la stessa 4Manager a comunicarlo in questi giorni per iscritto alle aziende, indicando loro lo specifico recapito utile per la trasmissione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il punto del giorno

il PDG del 9.7.2025: I differenziati regimi di tassazione delle auto ai lavoratori

Dopo la prima revisione in vigore dall’1.7.2020, il regime di tassazione delle autoveicoli/ciclomotori concessi in suo promiscuo a dipendenti, co.co.co ed amministratori ex lett. a) comma 4 art. 51 del Tuir, ha subito una nuova modifica per effetto della legge di bilancio 2025 (comma 48 art. 1 legge n. 207/2024).
Poiché le nuove regole sono entrate in vigore direttamente dal 1° gennaio 2025, il successivo decreto DL n. 19 del 28.2.2025 ha dovuto prevedere una disciplina transitoria attraverso l’introduzione del nuovo comma 48 bis (del medesimo articolo 1 della Legge di Bilancio 2025).
La disciplina transitoria è stata analiticamente illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 3.7.2025, nella quale sono state affrontate le diverse possibili casistiche di concessione di autoveicoli/motocicli/ciclomotori che i datori di lavoro/committenti potrebbero trovarsi nella condizione di dover amministrativamente gestire.
Lo sforzo dell’Agenzia, che ha raccolto i dubbi e le istanze avanzate dalle imprese anche attraverso la stampa, è stato quello di definire il regime fiscale (o più precisamente la % da applicare al valore ACI corrispondente a 15.000 km) tempo per tempo applicabile alla singola casistica, attraverso la combinazione degli elementi che guidano il corretto inquadramento fiscale del benefit e cioè:

  • immatricolazione;
  • contrattualizzazione e cioè data di sottoscrizione del contratto con cui l’auto è concessa in uso promiscuo, con obbligo di sottoscrizione da parte del lavoratore;
  • assegnazione e cioè consegna del bene al lavoratore;
  • ordine dell’auto (limitatamente a quelli effettuati entro il 31.12.2024).


Queste esemplificazioni hanno consentito di ridurre le casistiche per le quali in via residuale non trova applicazione il regime convenzionale di determinazione del valore del benefit (ex lett. a) del comma 4 dell’art. 51 del Tuir) con conseguente applicazione del criterio generale del valore normale (art. 9 del Tuir).
Nella tabella seguente, abbiamo provato a schematizzare le diverse casistiche esaminate nella recente circolare dell’Ade.

SCHEMA BENEFIT AUTO

Il punto del giorno

Il PDG del 22.12.2025: I familiari fiscalmente a carico

I familiari di cui all’art. 433 c.civ. “ritornano” a far parte della categoria dei familiari dell’art. 12 del Tuir che danno diritto ad alcune agevolazioni fiscali.
Questo ritorno al passato con effetto dal 1° gennaio 2025, che di fatto annulla la modifica introdotta con stessa decorrenza dalla legge di bilancio 2025, è la conseguenza di quanto disposto dall’art. 1 del Dlgs n. 192/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre scorso.
E’ stato completamente riscritto il comma 4ter dell’art. 12 del Tuir, che elenca le persone “rilevanti” ai fini delle disposizioni fiscali (es. destinatari delle misure di Welfare o dei benefits, detrazioni/deduzioni per oneri sostenuti nell’interesse del familiare) anche qualora non diano diritto alla detrazione d’imposta per familiari a carico (comma 1 art. 12 Tuir). Tra queste vengono ricompresi (oltre al coniuge ed ai figli):

  • le altre persone di cui all’art. 433 c.c. conviventi o che percepiscono assegni alimentari non risultati da provvedimenti giudiziari (tra i quali gli ascendenti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle);
  • i figli del coniuge deceduto conviventi con quello superstite (categoria già ricompresa nell’art. 12, così come precisato dall’Ade nella circolare n. 4/2025).


Laddove le disposizioni fiscali richiedano anche il requisito del cd “carico fiscale”, si applica il classico limite reddituale di euro 2.840,51 annui elevati ad euro 4.000 per i soli figli fino a 24 anni (come previsto dal medesimo comma 2).

Le categorie dei familiari fiscalmente a carico rilevanti ai fini della detrazione di cui al comma 1 dell’art. 12, rimangono invece quelle vigenti dal 1° gennaio 2025, così come modificate dalla legge di bilancio 2025.
Ne consegue che tra i soggetti diversi da coniuge (unito civilmente) e dai figli (da 21 a meno di 30 anni di età e senza limite massimo di età per i disabili, compresi quelli del coniuge deceduto conviventi con quello superstite), che danno diritto alla detrazione in quanto “altro familiare a carico” sono ricompresi solo gli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni).

Concludendo, la cd categoria degli altri familiari a carico è stata così differenziata:

  • ai fini di tutte le agevolazioni fiscali diverse dalle detrazioni per familiari rilevano tutti i soggetti di cui all’art. 433 cc conviventi o che percepiscono assegni alimentari (non giudiziari);
  • ai fini della detrazione per familiare a carico, rilevano solo gli ascendenti conviventi.