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Ci occupiamo della gestione delle risorse umane, di amministrazione del personale e proponiamo corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Il consulente del lavoro: chi è, cosa fa

  • è il professionista abilitato che, partendo da un’approfondita conoscenza delle norme che regolamentano il mondo del lavoro, supporta le aziende nella delicata gestione delle risorse umane e le guida nei processi di transizione verso modelli organizzativi moderni e competitivi;

  • ha una visione di insieme della gestione delle risorse umane, dalla strategia di assunzione ai piani di esodo, dalla valorizzazione dei pacchetti retributivi alla garanzia della regolarità contributiva;

  • è partner delle aziende per rendere il settore delle risorse umane “strategico per il business aziendale.

 

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La nostra mission: la consulenza del lavoro come un valore aziendale

Ci occupiamo della gestione delle risorse umane, di amministrazione del personale e proponiamo corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Il consulente del lavoro: chi è, cosa fa

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NEWS E CIRCOLARI

Previdenza complementare, pubblicato il modulo Tfr3

È disponibile on line la versione definitiva del modulo Tfr3 con cui i lavoratori assunti da 1° luglio scorso devono esprimere e...
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10 Settembre 2026

Assunzione con scelta previdenziale

Dal 1° luglio i dipendenti del settore privato quando vengono assunti devono fornire informazioni all’azienda sulle scelte che ...
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06 Settembre 2026

Nel Tfr3 tutte le opzioni per lavoratori e aziende

Per scegliere il fondo pensione negoziale, il lavoratore assunto dal 1° luglio 2026 in poideve aderire in modo automatico alla pr...
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01 Settembre 2026

Adesione automatica al fondo pensione anche solo con parte del Tfr

Il conferimento parziale del trattamento di fine rapporto al fondo pensione negoziale (se consentito dagli accordi collettivi), da...
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22 Agosto 2026

Previdenza complementare, aziende in attesa del modello Tfr3 definitivo

In prossimità della scadenza del termine dei 60 giorni per le assunzioni del 1° luglio scorso e nell’attesa della pubblicazion...
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21 Agosto 2026

Dal 2027 Tfr tassato solo con aliquote Irpef vigenti

Mentre i contribuenti stanno ricevendo dall’agenzia delle Entrate gli avvisi di riliquidazione dei Tfr incassati negli anni pass...
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05 Agosto 2026

Tempi stretti per il Tfr all'Inps senza maggiorazioni

A seguito dell'operatività delle nuove regole sulla previdenza complementare, i datori di lavoro possono regolarizzare i Tfr arre...
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11 Luglio 2026

Tfr al Fondo di tesoreria entro il 16 luglio

I datori di lavoro con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 16luglio per versare il Tfr relativo ai p...
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07 Maggio 2026

Per salario giusto e bonus il riferimento è il Tec

Il decreto del 1° maggio (Dl 62/2026) rinvia alla contrattazione collettiva la definizione delsalario giusto, cioè quel trattame...
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06 Maggio 2026

Contratto di espansione e isopensione senza esodati

La durata dell’isopensione e dell’indennità del contratto di espansione potrà estendersi oltre ilimiti massimi previsti ordi...
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04 Aprile 2026

Nella Cu 2026 l’esposizione del taglio del cuneo fiscale

Il 16 marzo i sostituti sono chiamati a rendere disponibili ai percipienti le Cu 2026,reddito 2025, nonché a trasmetterle all’a...
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05 Marzo 2026

Possibile versare al fondo di tesoreria il Tfr di gennaio entro il 16 maggio

Le aziende costituite prima del 2025, che hanno raggiunto entro tale anno la soglia di 60 addetti, hannotempo fino al 16 maggio pe...
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07 Febbraio 2026

EVENTI E WEBINAR

VAI ALL'ARCHIVIO

WEBINAR 8-11-2022 - Benefits e rimborsi utenze domestiche 2022

Webinar 20.5.22

Il punto sulla riforma IRPEF a quasi 5 mesi dalla sua entrata in vigore

DOCUMENTO

Webinar del 30.3.2022

Il nuovo Assegno Unico Universale

DOCUMENTO

Webinar del 15.2.2022

La riforma dell’Irpef 2022

DOCUMENTO

Webinar del 25.1.2022

La riforma della Cig dall’1.1.2022

DOCUMENTO

Il punto del giorno

il PDG del 29.09.2022: Termine ultimo per rapporto pari opportunità

Nel pomeriggio di ieri 28 settembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la notizia dello slittamento al 14 ottobre del termine ultimo per trasmettere il rapporto biennale delle pari opportunità ex art. 46 Dlgs n. 198/2006.
Vengono quindi concesse alle aziende 14 giorni in più per rispettare l’adempimento.
Le ragioni di questa proroga, decisa e comunicata due giorni prima della scadenza ordinaria del 30 settembre, sono di natura squisitamente tecnica, in quanto la procedura on line in questi ultimi giorni ha registrato rallentamenti e blocchi che impedivano alle aziende ed ai consulenti di completare gli inserimenti e trasmettere i dati.
I soggetti impegnati in questa massiccia raccolta ed elaborazione di informazioni, sono letteralmente impazziti, in quanto la procedura frequentemente non consentiva di salvare i dati inseriti, con la conseguenza che ore di lavoro risultavano perse.
Queste difficoltà tecniche erano forse prevedibili, considerato la crescita esponenziale dei soggetti che dall’1.1.2022 per la prima volta rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo, esteso ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (al 31.12.2021 per il biennio 2020-2021 in scadenza).
Inoltre ad appesantire la procedura hanno contribuito anche i nuovi dati che da quest’anno sono ospitati nei 7 steps del rapporto biennale.
A queste difficoltà tecniche si aggiungono dubbi sulla corretta individuazione dei dati che è obbligatorio inserire nel prospetto, considerata da un lato l’estrema sinteticità delle istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato sul sito ministeriale e dall’altro le diverse interpretazioni offerte dalle software house dei programmi di payroll ed HR delle cui estrazioni le aziende clienti si servono.
L’augurio è che il prossimo rapporto biennale sia di più agevole utilizzo ma soprattutto vi sia maggiore chiarezza e trasparenza nella richiesta dei dati oggettivi da fornire.
Lo slittamento al 14 ottobre, si estende di conseguenza anche al termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale, unitamente alla ricevuta di presentazione dello stesso, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In più le aziende che applicano il ccnl dirigenti industria, sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 30.07.2019, ai sensi dell'art. 11 ter del ccnl sono tenute a trasmettere il rapporto biennale anche a 4Manager, in ragione del compito che lo stesso ccnl gli attribuisce di raccogliere le best practice nel campo delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e donna. E’ la stessa 4Manager a comunicarlo in questi giorni per iscritto alle aziende, indicando loro lo specifico recapito utile per la trasmissione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il punto del giorno

Il PDG del 7.4.2026: La durata degli strumenti di accompagnamento alla pensione

L’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ammette il superamento della durata massima di ricorso all’isospensione, al contratto di espansione o all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, quali strumenti di accompagnamento alla pensione.
Si tratta davvero di un’importante novità formalizzata nella circolare n. 41 del 31 marzo scorso, con cui vengono salvaguardati i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro aderendo ai piani di esodo proposti dall’azienda, ma che rischiano di non traguardare la pensione a causa di quell’incerto meccanismo che adegua i requisiti pensionistici in base agli incrementi delle speranze di vita.

Poiché gli strumenti di accompagnamento alla pensione hanno una lunga durata (4 anni per l’isopensione estesa a 7 fino al 2026, 5 anni per gli assegni straordinari) nel corso della quale il requisito anagrafico (utile per la pensione di vecchiaia) e quello contributivo (utile per la pensione anticipata) possono cambiare, prima di quest’ultimo intervento i dipendenti che utilizzavano il periodo massimo rischiavano alla fine di trovarsi nella condizione di non poter accedere immediatamente alla pensione.
Questo rischio non ha riguardato il periodo dal 2020 al 2026, in cui i requisiti sono rimasti bloccati in conseguenza del decremento delle aspettative di vita causato dal Covid. Ma dal 2027 lo scenario è cambiato in quanto prima il Decreto Direttoriale del 19.12.2025 (pubblicato il 30.12.2025) ha innalzato di tre mesi i requisiti, poi la legge di bilancio 2026 ha ridefinito le relative decorrenze (+1 mese dal 2026 e +2 mesi dal 2027) ed infine il rapportino n. 26 della Ragioneria Generale dello stato del 20 gennaio 2026 ha ulteriormente stimato nuovi aumenti (+ 3 mesi dal 2029).
A far sballare i conti fatti dalle aziende nonché dall’Inps è stata proprio l’ultima previsione della Ragioneria che purtroppo, sebbene sia solo una stima che deve essere poi recepita nel decreto ministeriale, è comunque da sempre utilizzata per calcolare gli accessi al trattamento pensionistico. E sulla base di tale stima, le domande di isopensione ed assegno straordinario presentate negli ultimi mesi del 2025 e non ancora liquidate a fine gennaio 2026 sono state rigettate per superamento della durata massima della misura di accompagnamento prescelta.
Per risolvere questa contingente situazione, ma anche per evitare in generale che coloro che accedono allo strumento rischino di non essere condotti fino alla pensione, le Istituzioni hanno fortunatamente convenuto sulla possibilità di superare la durata massima della prestazione, con sostenimento dell’ulteriore onere da parte dell’azienda e con accettazione da parte dell’ex dipendente.
Con riguardo ai fondi di solidarietà l’Inps ha ricordato che quello delle Assicurazioni già prevedeva la possibilità di estendere il periodo massimo di permanenza di 60 mesi (ma quando questo veniva superato “in corso d’opera“ e non in fase di accesso alla prestazione, come avvenuto in questi ultimi mesi…..), mentre quello del settore del credito è subordinato ad una specifica delibera da parte del Comitato Amministratore del fondo medesimo…….
Quanto accaduto quest’anno, ma anche lo scorso anno in cui il balletto degli adeguamenti alle speranze di vita ha generato molta incertezza, insegna che questi strumenti devono essere utilizzati con la massima prudenza e che le aziende, ma anche i singoli lavoratori coinvolti, devono monitorare gli andamenti delle aspettative di vita e la conseguente evoluzione dei requisiti pensionistici per eventualmente adeguare il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione.