IL PUNTO DEL GIORNO DEL 1.10.24
Decorre da oggi 1° ottobre l’obbligo per le imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri mobili e temporanei di disporre della cd patente a crediti disciplinata dal riscritto art. 27 del Testo Unico Sicurezza del Lavoro Dlgs n. 81/2008.
L’obbligo riguarda gli imprenditori (anche in forma individuale) che lavorano del cantiere “edile”, anche se non svolgono attività di tipo edile (es. manutenzione, carico e scarico etc).
Sono espressamente esclusi i soggetti che effettuano prestazioni intellettuali (es. ingegneri o architetti), nonché le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
I committenti del lavoro edile dovranno dal canto loro chiedere agli appaltatori e subappaltatori presenti sul cantiere di esibire la patente (in questa prima fase potranno richiedere solo la ricevuta di presentazione della domanda) o l’autocertificazione, pena la sanzione amministrativa da 712 a 2.563 euro.
Grazie ad un intenso lavoro dell’INL, l’obbligo è in gran parte operativo in quanto è da oggi disponibile sul sito (https://servizi.ispettorato.gov.it.) l’applicativo attraverso il quale richiedere la patente.
Fino al 31 ottobre, in alternativa alla richiesta della patente, l’obbligo potrà essere assolto con l’invio via pec all’INL di un’autodichiarazione, il cui fac simile è allegato alla circolare n. 4/2024 dell’INL.
Anche se può sembrare tale, non è un vero e proprio nuovo adempimento, sia perché già previsto dal 2008, sia perché consiste nel rilascio di un titolo abilitativo a poter lavorare in luoghi considerati a maggiore rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori. In tali luoghi devono accedere solo imprenditori qualificati in quanto in possesso dei requisiti richiesti per poter ottenere la patente. Poiché trattasi di requisiti già previsti e richiesti dalla legge anche ad altri fini (Durc, obblighi formativi, iscrizione CCIAA, DUVRI, DURF) la vera novità consiste nell’averli riuniti all’interno di un unico documento ufficiale.
Non tutti i requisiti previsti dall’art. 27 devono contestualmente sussistere, in quanto alcuni potrebbero non essere obbligatori per il singolo imprenditore, come ad esempio il cd “Durf”, previsto dalla normativa sulla responsabilità solidale fiscale negli appalti con le caratteristiche di cui all’art. 17bis del dlgs n. 241/1997 (importo>200.000 euro, labour intensive, utilizzo di strumenti messi a disposizione dal committente).
Le imprese, così come i loro eventuali delegati (compresi i consulenti del lavoro), sono agevolati dall’utilizzo di una procedura che sembra snella ed intuitiva, che si limita a raccogliere le autodichiarazioni effettuate dal legale rappresentante in merito al possesso di ciascun requisito, che potrebbe anche mancare per “esenzione giustificata” o per “non obbligatorietà”.
Siamo solo nella prima fase di avvio del nuovo strumento, a cui seguiranno nuove istruzioni ed indicazioni che monitoreremo con attenzione….