- professionalità e deontologia;
- disponibilità verso le esigenze e le emergenze di ciascun Cliente;
- sensibilità alla riservatezza del trattamento dei dati personali;
- cordialità ed attenzione al rapporto umano.
Ci occupiamo della gestione delle risorse umane, di amministrazione del personale e proponiamo corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
è il professionista abilitato che, partendo da un’approfondita conoscenza delle norme che regolamentano il mondo del lavoro, supporta le aziende nella delicata gestione delle risorse umane e le guida nei processi di transizione verso modelli organizzativi moderni e competitivi;
ha una visione di insieme della gestione delle risorse umane, dalla strategia di assunzione ai piani di esodo, dalla valorizzazione dei pacchetti retributivi alla garanzia della regolarità contributiva;
è partner delle aziende per rendere il settore delle risorse umane “strategico” per il business aziendale.
Nel pomeriggio di ieri 28 settembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la notizia dello slittamento al 14 ottobre del termine ultimo per trasmettere il rapporto biennale delle pari opportunità ex art. 46 Dlgs n. 198/2006.
Vengono quindi concesse alle aziende 14 giorni in più per rispettare l’adempimento.
Le ragioni di questa proroga, decisa e comunicata due giorni prima della scadenza ordinaria del 30 settembre, sono di natura squisitamente tecnica, in quanto la procedura on line in questi ultimi giorni ha registrato rallentamenti e blocchi che impedivano alle aziende ed ai consulenti di completare gli inserimenti e trasmettere i dati.
I soggetti impegnati in questa massiccia raccolta ed elaborazione di informazioni, sono letteralmente impazziti, in quanto la procedura frequentemente non consentiva di salvare i dati inseriti, con la conseguenza che ore di lavoro risultavano perse.
Queste difficoltà tecniche erano forse prevedibili, considerato la crescita esponenziale dei soggetti che dall’1.1.2022 per la prima volta rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo, esteso ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (al 31.12.2021 per il biennio 2020-2021 in scadenza).
Inoltre ad appesantire la procedura hanno contribuito anche i nuovi dati che da quest’anno sono ospitati nei 7 steps del rapporto biennale.
A queste difficoltà tecniche si aggiungono dubbi sulla corretta individuazione dei dati che è obbligatorio inserire nel prospetto, considerata da un lato l’estrema sinteticità delle istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato sul sito ministeriale e dall’altro le diverse interpretazioni offerte dalle software house dei programmi di payroll ed HR delle cui estrazioni le aziende clienti si servono.
L’augurio è che il prossimo rapporto biennale sia di più agevole utilizzo ma soprattutto vi sia maggiore chiarezza e trasparenza nella richiesta dei dati oggettivi da fornire.
Lo slittamento al 14 ottobre, si estende di conseguenza anche al termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale, unitamente alla ricevuta di presentazione dello stesso, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In più le aziende che applicano il ccnl dirigenti industria, sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 30.07.2019, ai sensi dell'art. 11 ter del ccnl sono tenute a trasmettere il rapporto biennale anche a 4Manager, in ragione del compito che lo stesso ccnl gli attribuisce di raccogliere le best practice nel campo delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e donna. E’ la stessa 4Manager a comunicarlo in questi giorni per iscritto alle aziende, indicando loro lo specifico recapito utile per la trasmissione
L’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ammette il superamento della durata massima di ricorso all’isospensione, al contratto di espansione o all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, quali strumenti di accompagnamento alla pensione.
Si tratta davvero di un’importante novità formalizzata nella circolare n. 41 del 31 marzo scorso, con cui vengono salvaguardati i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro aderendo ai piani di esodo proposti dall’azienda, ma che rischiano di non traguardare la pensione a causa di quell’incerto meccanismo che adegua i requisiti pensionistici in base agli incrementi delle speranze di vita.
Poiché gli strumenti di accompagnamento alla pensione hanno una lunga durata (4 anni per l’isopensione estesa a 7 fino al 2026, 5 anni per gli assegni straordinari) nel corso della quale il requisito anagrafico (utile per la pensione di vecchiaia) e quello contributivo (utile per la pensione anticipata) possono cambiare, prima di quest’ultimo intervento i dipendenti che utilizzavano il periodo massimo rischiavano alla fine di trovarsi nella condizione di non poter accedere immediatamente alla pensione.
Questo rischio non ha riguardato il periodo dal 2020 al 2026, in cui i requisiti sono rimasti bloccati in conseguenza del decremento delle aspettative di vita causato dal Covid. Ma dal 2027 lo scenario è cambiato in quanto prima il Decreto Direttoriale del 19.12.2025 (pubblicato il 30.12.2025) ha innalzato di tre mesi i requisiti, poi la legge di bilancio 2026 ha ridefinito le relative decorrenze (+1 mese dal 2026 e +2 mesi dal 2027) ed infine il rapportino n. 26 della Ragioneria Generale dello stato del 20 gennaio 2026 ha ulteriormente stimato nuovi aumenti (+ 3 mesi dal 2029).
A far sballare i conti fatti dalle aziende nonché dall’Inps è stata proprio l’ultima previsione della Ragioneria che purtroppo, sebbene sia solo una stima che deve essere poi recepita nel decreto ministeriale, è comunque da sempre utilizzata per calcolare gli accessi al trattamento pensionistico. E sulla base di tale stima, le domande di isopensione ed assegno straordinario presentate negli ultimi mesi del 2025 e non ancora liquidate a fine gennaio 2026 sono state rigettate per superamento della durata massima della misura di accompagnamento prescelta.
Per risolvere questa contingente situazione, ma anche per evitare in generale che coloro che accedono allo strumento rischino di non essere condotti fino alla pensione, le Istituzioni hanno fortunatamente convenuto sulla possibilità di superare la durata massima della prestazione, con sostenimento dell’ulteriore onere da parte dell’azienda e con accettazione da parte dell’ex dipendente.
Con riguardo ai fondi di solidarietà l’Inps ha ricordato che quello delle Assicurazioni già prevedeva la possibilità di estendere il periodo massimo di permanenza di 60 mesi (ma quando questo veniva superato “in corso d’opera“ e non in fase di accesso alla prestazione, come avvenuto in questi ultimi mesi…..), mentre quello del settore del credito è subordinato ad una specifica delibera da parte del Comitato Amministratore del fondo medesimo…….
Quanto accaduto quest’anno, ma anche lo scorso anno in cui il balletto degli adeguamenti alle speranze di vita ha generato molta incertezza, insegna che questi strumenti devono essere utilizzati con la massima prudenza e che le aziende, ma anche i singoli lavoratori coinvolti, devono monitorare gli andamenti delle aspettative di vita e la conseguente evoluzione dei requisiti pensionistici per eventualmente adeguare il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione.


