Lo Studio Barbara Massara e Associati predispone mensilmente uno scadenzario con l’obiettivo di ricordare le principali scadenze non ordinarie del mese, accompagnate da una sintetica illustrazione.
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è il professionista abilitato che, partendo da un’approfondita conoscenza delle norme che regolamentano il mondo del lavoro, supporta le aziende nella delicata gestione delle risorse umane e le guida nei processi di transizione verso modelli organizzativi moderni e competitivi;
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Nel pomeriggio di ieri 28 settembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la notizia dello slittamento al 14 ottobre del termine ultimo per trasmettere il rapporto biennale delle pari opportunità ex art. 46 Dlgs n. 198/2006.
Vengono quindi concesse alle aziende 14 giorni in più per rispettare l’adempimento.
Le ragioni di questa proroga, decisa e comunicata due giorni prima della scadenza ordinaria del 30 settembre, sono di natura squisitamente tecnica, in quanto la procedura on line in questi ultimi giorni ha registrato rallentamenti e blocchi che impedivano alle aziende ed ai consulenti di completare gli inserimenti e trasmettere i dati.
I soggetti impegnati in questa massiccia raccolta ed elaborazione di informazioni, sono letteralmente impazziti, in quanto la procedura frequentemente non consentiva di salvare i dati inseriti, con la conseguenza che ore di lavoro risultavano perse.
Queste difficoltà tecniche erano forse prevedibili, considerato la crescita esponenziale dei soggetti che dall’1.1.2022 per la prima volta rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo, esteso ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (al 31.12.2021 per il biennio 2020-2021 in scadenza).
Inoltre ad appesantire la procedura hanno contribuito anche i nuovi dati che da quest’anno sono ospitati nei 7 steps del rapporto biennale.
A queste difficoltà tecniche si aggiungono dubbi sulla corretta individuazione dei dati che è obbligatorio inserire nel prospetto, considerata da un lato l’estrema sinteticità delle istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato sul sito ministeriale e dall’altro le diverse interpretazioni offerte dalle software house dei programmi di payroll ed HR delle cui estrazioni le aziende clienti si servono.
L’augurio è che il prossimo rapporto biennale sia di più agevole utilizzo ma soprattutto vi sia maggiore chiarezza e trasparenza nella richiesta dei dati oggettivi da fornire.
Lo slittamento al 14 ottobre, si estende di conseguenza anche al termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale, unitamente alla ricevuta di presentazione dello stesso, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In più le aziende che applicano il ccnl dirigenti industria, sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 30.07.2019, ai sensi dell'art. 11 ter del ccnl sono tenute a trasmettere il rapporto biennale anche a 4Manager, in ragione del compito che lo stesso ccnl gli attribuisce di raccogliere le best practice nel campo delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e donna. E’ la stessa 4Manager a comunicarlo in questi giorni per iscritto alle aziende, indicando loro lo specifico recapito utile per la trasmissione
Dopo la prima revisione in vigore dall’1.7.2020, il regime di tassazione delle autoveicoli/ciclomotori concessi in suo promiscuo a dipendenti, co.co.co ed amministratori ex lett. a) comma 4 art. 51 del Tuir, ha subito una nuova modifica per effetto della legge di bilancio 2025 (comma 48 art. 1 legge n. 207/2024).
Poiché le nuove regole sono entrate in vigore direttamente dal 1° gennaio 2025, il successivo decreto DL n. 19 del 28.2.2025 ha dovuto prevedere una disciplina transitoria attraverso l’introduzione del nuovo comma 48 bis (del medesimo articolo 1 della Legge di Bilancio 2025).
La disciplina transitoria è stata analiticamente illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 3.7.2025, nella quale sono state affrontate le diverse possibili casistiche di concessione di autoveicoli/motocicli/ciclomotori che i datori di lavoro/committenti potrebbero trovarsi nella condizione di dover amministrativamente gestire.
Lo sforzo dell’Agenzia, che ha raccolto i dubbi e le istanze avanzate dalle imprese anche attraverso la stampa, è stato quello di definire il regime fiscale (o più precisamente la % da applicare al valore ACI corrispondente a 15.000 km) tempo per tempo applicabile alla singola casistica, attraverso la combinazione degli elementi che guidano il corretto inquadramento fiscale del benefit e cioè:
Queste esemplificazioni hanno consentito di ridurre le casistiche per le quali in via residuale non trova applicazione il regime convenzionale di determinazione del valore del benefit (ex lett. a) del comma 4 dell’art. 51 del Tuir) con conseguente applicazione del criterio generale del valore normale (art. 9 del Tuir).
Nella tabella seguente, abbiamo provato a schematizzare le diverse casistiche esaminate nella recente circolare dell’Ade.
I familiari di cui all’art. 433 c.civ. “ritornano” a far parte della categoria dei familiari dell’art. 12 del Tuir che danno diritto ad alcune agevolazioni fiscali.
Questo ritorno al passato con effetto dal 1° gennaio 2025, che di fatto annulla la modifica introdotta con stessa decorrenza dalla legge di bilancio 2025, è la conseguenza di quanto disposto dall’art. 1 del Dlgs n. 192/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre scorso.
E’ stato completamente riscritto il comma 4ter dell’art. 12 del Tuir, che elenca le persone “rilevanti” ai fini delle disposizioni fiscali (es. destinatari delle misure di Welfare o dei benefits, detrazioni/deduzioni per oneri sostenuti nell’interesse del familiare) anche qualora non diano diritto alla detrazione d’imposta per familiari a carico (comma 1 art. 12 Tuir). Tra queste vengono ricompresi (oltre al coniuge ed ai figli):
Laddove le disposizioni fiscali richiedano anche il requisito del cd “carico fiscale”, si applica il classico limite reddituale di euro 2.840,51 annui elevati ad euro 4.000 per i soli figli fino a 24 anni (come previsto dal medesimo comma 2).
Le categorie dei familiari fiscalmente a carico rilevanti ai fini della detrazione di cui al comma 1 dell’art. 12, rimangono invece quelle vigenti dal 1° gennaio 2025, così come modificate dalla legge di bilancio 2025.
Ne consegue che tra i soggetti diversi da coniuge (unito civilmente) e dai figli (da 21 a meno di 30 anni di età e senza limite massimo di età per i disabili, compresi quelli del coniuge deceduto conviventi con quello superstite), che danno diritto alla detrazione in quanto “altro familiare a carico” sono ricompresi solo gli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni).
Concludendo, la cd categoria degli altri familiari a carico è stata così differenziata:


