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Il 30 giugno è stato sottoscritto da Governo e Parti Sociali un Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e diffusione del virus Sars-CoV 2 negli ambienti di lavoro.

La necessità di adeguare i Protocolli condivisi del 2020 nonché quello del 6.4.2021, nasce dall’attuale situazione di circolazione di varianti del Covid ad alta trasmissibilità, che impone di aggiornare le seguenti misure precauzionali ivi contenute, da adottare per tutta la popolazione.

Il Protocollo non prescrive un generale obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale FFP2, probabilmente perché ad oggi non previsto da una norma di legge (eccetto per il settore dei trasporti e della sanità), ma al punto 6 conferma la funzione importante del DPI ai fini della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori negli ambienti chiusi e condivisi, negli ambienti aperti al pubblico o in qualsiasi ambiente in cui non sia possibile rispettare la distanzainterpersonale di almeno un metro.

In questa prospettiva il datore di lavoro è chiamato ad assicurarne la disponibilità ai fini dell’utilizzo da parte dei propri lavoratori.

Il comma 2 del Punto 6 del Protocollo aggiunge che nel caso in cui il medico o l’RSPP individuino particolari categorie di lavoratori (es. fragili) che in ragione delle proprie mansioni o dei contesti lavorativi siano tenuti ad indossare il DPI FFP2, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro tali mascherine.

Pertanto il datore di lavoro è da intendersi obbligato a fornire le mascherine FFP2 ai gruppi di lavoratori individuati dal medico competente o dall’RSPP, i quali sono a loro volta obbligati ad indossarle, come illustrato nell’apposita informativa aziendale.

Per il resto, il Protocollo conferma l’utilizzo delle misure anti-contagio già note quali il (possibile) controllo della temperatura corporea prima dell’accesso, la pulizia periodica e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, l’utilizzo di detergenti e disinfettanti per una raccomandata continua igiene delle mani, l’accesso contingentato negli spazi comuni quali mensa/spogliatoi/aree dei distributori di bevande e snack.

Nell’ambito degli obblighi informativi in capo al datore di lavoro, vi è quello di richiedere al dipendente di dichiarare immediatamente (ad esempio all’Ufficio del Personale) la presenza di qualsiasi sintomo influenzale sopravvenuto dopo l’accesso in azienda, al fine del conseguente isolamento con obbligo di utilizzo del del DPI FFP2. 

Nel Protocollo, che potrà essere oggetto di nuovi aggiornamenti da condividere entro il 31 ottobre prossimo, le parti sociali auspicano, come strumenti di tutela della salute dei lavoratori, una proroga dello SW semplificato, nonché delle speciali misure in favore dei fragili.