A soli tre giorni dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi informativi nei confronti dei lavoratori dipendenti introdotti dal Dlgs n. 104/2022, cd decreto Trasparenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare n. 4 del 10.8.2022.
Nel provvedimento di ieri l’INL non scende nel merito delle singole nuove informazioni da condividere con i lavoratori, ma, in luogo dell’invocata proroga, consente di fornire le informazioni “di dettaglio… attraverso il rinvio al contratto collettivo ed agli altri documenti aziendali applicati…… a condizione che questi vengano contestualmente consegnati al lavoratore o messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale”
Le informazioni di base, tra le quali l’INL inserisce a titolo esemplificativo l’orario di lavoro giornaliero e la relativa articolazione settimanale, ed il trattamento economico, dovranno continuare ad essere dettagliatamente comunicate nella lettera di assunzione che dovrà essere consegnata al lavoratore prima dell’inizio della prestazione.
L’Ispettorato non precisa quali siano le informazioni di dettaglio da fornire anche tramite il rinvio al contratto collettivo, ma si può presumere che coincidano quasi interamente con quelle integrate nell’articolo 1 del Dlgs n. 152/1997: altri congedi retribuiti, la procedura, la forma e i termini del preavviso, lo straordinario, condizioni contrattuali di cambio turno.
Le altre nuove informazioni (diritto alla formazione, particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro anche a turni, gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi, quali l’Inps, l’Inail, Casse di assistenza sanitaria integrativa, Fondo previdenza complementare settoriale) laddove non abbiano la propria fonte nel/i contratto/i collettivo/i applicati o in un regolamento e policy aziendale, devono essere inserite nel contratto di assunzione.
Il rinvio ai contratti collettivi, con l’onere di fornirne una copia (anche elettronica) al lavoratore, è sicuramente una semplificazione per i datori di lavoro e committenti, ma soprattutto riduce considerevolmente la possibilità di interpretare in modo non corretto i nuovi sibillini obblighi informativi ed il conseguente rischio di denuncia all’Ispettorato da parte dei lavoratori.
Ma a fronte di questo alleggerito obbligo informativo, le aziende dovranno conservare con cura fino a 5 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione del documento o dei documenti con cui è stato assolto. In mancanza di tale prova gli Ispettorati applicheranno la sanzione da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato (ex art. 19 co. 2 Dlgs n. 276/2003), in quanto l’obbligo si considera omesso.
Come era presumibile che fosse, il vuoto normativo lasciato dall’articolo 16 del Decreto Trasparenza per i lavoratori assunti o assumendi tra il 2 ed il 12 agosto 2022, è stato risolto dall’INL, ammettendo che anche questi lavoratori possano richiedere l’integrazione delle informazioni originariamente ricevute, con obbligo di risposta dell’azienda nei successivi 60 giorni.