• iso 9001
  • iso pdr 125
  • iso 27001

Dopo la prima revisione in vigore dall’1.7.2020, il regime di tassazione delle autoveicoli/ciclomotori concessi in suo promiscuo a dipendenti, co.co.co ed amministratori ex lett. a) comma 4 art. 51 del Tuir, ha subito una nuova modifica per effetto della legge di bilancio 2025 (comma 48 art. 1 legge n. 207/2024).
Poiché le nuove regole sono entrate in vigore direttamente dal 1° gennaio 2025, il successivo decreto DL n. 19 del 28.2.2025 ha dovuto prevedere una disciplina transitoria attraverso l’introduzione del nuovo comma 48 bis (del medesimo articolo 1 della Legge di Bilancio 2025).
La disciplina transitoria è stata analiticamente illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 3.7.2025, nella quale sono state affrontate le diverse possibili casistiche di concessione di autoveicoli/motocicli/ciclomotori che i datori di lavoro/committenti potrebbero trovarsi nella condizione di dover amministrativamente gestire.
Lo sforzo dell’Agenzia, che ha raccolto i dubbi e le istanze avanzate dalle imprese anche attraverso la stampa, è stato quello di definire il regime fiscale (o più precisamente la % da applicare al valore ACI corrispondente a 15.000 km) tempo per tempo applicabile alla singola casistica, attraverso la combinazione degli elementi che guidano il corretto inquadramento fiscale del benefit e cioè:

  • immatricolazione;
  • contrattualizzazione e cioè data di sottoscrizione del contratto con cui l’auto è concessa in uso promiscuo, con obbligo di sottoscrizione da parte del lavoratore;
  • assegnazione e cioè consegna del bene al lavoratore;
  • ordine dell’auto (limitatamente a quelli effettuati entro il 31.12.2024).


Queste esemplificazioni hanno consentito di ridurre le casistiche per le quali in via residuale non trova applicazione il regime convenzionale di determinazione del valore del benefit (ex lett. a) del comma 4 dell’art. 51 del Tuir) con conseguente applicazione del criterio generale del valore normale (art. 9 del Tuir).
Nella tabella seguente, abbiamo provato a schematizzare le diverse casistiche esaminate nella recente circolare dell’Ade.

SCHEMA BENEFIT AUTO