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  • CONSULENTI DEL LAVORO
    AL FIANCO DELLE IMPRESE

La nostra mission: la consulenza del lavoro come un valore aziendale

Ci occupiamo della gestione delle risorse umane, di amministrazione del personale e proponiamo corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Il consulente del lavoro: chi è, cosa fa

  • è il professionista abilitato che, partendo da un’approfondita conoscenza delle norme che regolamentano il mondo del lavoro, supporta le aziende nella delicata gestione delle risorse umane e le guida nei processi di transizione verso modelli organizzativi moderni e competitivi;

  • ha una visione di insieme della gestione delle risorse umane, dalla strategia di assunzione ai piani di esodo, dalla valorizzazione dei pacchetti retributivi alla garanzia della regolarità contributiva;

  • è partner delle aziende per rendere il settore delle risorse umane “strategico per il business aziendale.

 

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NEWS E CIRCOLARI

Detrazioni per figli solo under 30 Stop ai benefici per chi sta all’estero

Per effetto dell’articolo 2 del Ddl di Bilancio 2025, le detrazioni per familiari a carico, così come quelle per oneri, dall’...
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30 Ottobre 2024

Appalti con presunzione di equivalenza dei contratti

Il decreto legislativo correttivo del Codice degli appalti, da una parte, delinea parametri più precisi per l’individuazione ne...
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24 Ottobre 2024

Patente, domanda delegabile a chiunque

Qualsiasi soggetto, munito di apposita delega scritta, può presentare la richiesta di patente a crediti per conto dell’impresa ...
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16 Ottobre 2024

Patente a crediti, delega scritta agli intermediari

Le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e temporanei possono presentare la domanda per il rilascio della p...
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09 Ottobre 2024

Esonero on line dall'obbligo di assumere disabili

Da oggi è disponibile il nuovo applicativo online con cui i datori di lavoro, con dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio e...
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03 Ottobre 2024

Modello 770 entro il 31 ottobre Sanzioni ridotte per i ritardatari

Scade il 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770, così come quello delle certificazioni uniche relative a redditi ...
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26 Settembre 2024

Nel rapporto sulle pari opportunità lavoratori acquisiti come nuovi assunti

In vista della scadenza del 20 settembre, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aggiorna e integra le Faq sul rapporto...
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20 Agosto 2024

Collocamento obbligatorio, esonero con PagoPa

Dal 1° ottobre entrano in vigore le nuove norme per versare tramite PagoPA il contributo esonerativo dagli obblighi di assunzione...
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06 Agosto 2024

Il nuovo bonus donne conviene fino a 71mila euro

Per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate decorrenti dal 1°settembre, i datori di lavoro potranno scegliere s...
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30 Luglio 2024

Domande di congedi parentali, aggiornata la procedura Inps

Con l’aggiornamento del modello di domanda di congedo parentale è possibile richiedere all’Inps l’indennità maggiorata spe...
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25 Luglio 2024

Decontribuzione Sud fino a dicembre estesa ai contratti a termine

La proroga di decontribuzione Sud fino a dicembre 2024 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro lo scorso mes...
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18 Luglio 2024

Rapporto biennale, la retribuzione iniziale è quella di fine 2022

Il ministero del Lavoro risponde, attraverso le Faq pubblicate sul proprio sito, ai dubbi formulati da aziende e consulenti impegn...
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27 Giugno 2024

EVENTI E WEBINAR

VAI ALL'ARCHIVIO

WEBINAR 8-11-2022 - Benefits e rimborsi utenze domestiche 2022

Webinar 20.5.22

Il punto sulla riforma IRPEF a quasi 5 mesi dalla sua entrata in vigore

DOCUMENTO

Webinar del 30.3.2022

Il nuovo Assegno Unico Universale

DOCUMENTO

Webinar del 15.2.2022

La riforma dell’Irpef 2022

DOCUMENTO

Webinar del 25.1.2022

La riforma della Cig dall’1.1.2022

DOCUMENTO

Il punto del giorno

IL PUNTO DEL GIORNO DEL 29 SETTEMBRE 2022

Nel pomeriggio di ieri 28 settembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la notizia dello slittamento al 14 ottobre del termine ultimo per trasmettere il rapporto biennale delle pari opportunità ex art. 46 Dlgs n. 198/2006.
Vengono quindi concesse alle aziende 14 giorni in più per rispettare l’adempimento.
Le ragioni di questa proroga, decisa e comunicata due giorni prima della scadenza ordinaria del 30 settembre, sono di natura squisitamente tecnica, in quanto la procedura on line in questi ultimi giorni ha registrato rallentamenti e blocchi che impedivano alle aziende ed ai consulenti di completare gli inserimenti e trasmettere i dati.
I soggetti impegnati in questa massiccia raccolta ed elaborazione di informazioni, sono letteralmente impazziti, in quanto la procedura frequentemente non consentiva di salvare i dati inseriti, con la conseguenza che ore di lavoro risultavano perse.
Queste difficoltà tecniche erano forse prevedibili, considerato la crescita esponenziale dei soggetti che dall’1.1.2022 per la prima volta rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo, esteso ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (al 31.12.2021 per il biennio 2020-2021 in scadenza).
Inoltre ad appesantire la procedura hanno contribuito anche i nuovi dati che da quest’anno sono ospitati nei 7 steps del rapporto biennale.
A queste difficoltà tecniche si aggiungono dubbi sulla corretta individuazione dei dati che è obbligatorio inserire nel prospetto, considerata da un lato l’estrema sinteticità delle istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato sul sito ministeriale e dall’altro le diverse interpretazioni offerte dalle software house dei programmi di payroll ed HR delle cui estrazioni le aziende clienti si servono.
L’augurio è che il prossimo rapporto biennale sia di più agevole utilizzo ma soprattutto vi sia maggiore chiarezza e trasparenza nella richiesta dei dati oggettivi da fornire.
Lo slittamento al 14 ottobre, si estende di conseguenza anche al termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale, unitamente alla ricevuta di presentazione dello stesso, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In più le aziende che applicano il ccnl dirigenti industria, sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 30.07.2019, ai sensi dell'art. 11 ter del ccnl sono tenute a trasmettere il rapporto biennale anche a 4Manager, in ragione del compito che lo stesso ccnl gli attribuisce di raccogliere le best practice nel campo delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e donna. E’ la stessa 4Manager a comunicarlo in questi giorni per iscritto alle aziende, indicando loro lo specifico recapito utile per la trasmissione Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Il punto del giorno

IL PUNTO DEL GIORNO DEL 19.11.2022

L’una tantum dei 150 euro è erogabile anche nel mese di dicembre 2022.

Lo ha precisato l’Inps nl recente messaggio n. 4159 del 17.11.2002, con cui ha integrato le istruzioni in precedenza fornite con la circolare n. 116/2022.

In base alle ultime indicazioni, l’una tantum potrà essere corrisposta al dipendente nonché recuperata con l’Inps anche con la mensilità di dicembre 2022, laddove il datore di lavoro per difficoltà gestionali non sia riuscito ad erogarla unitamente alla retribuzione di novembre 2022.

In merito al requisito dell’imponibile previdenziale di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 (valido anche per chi per impossibilità tecnico-gestionali lo ha erogato a dicembre), l’Inps ha chiarito che lo stesso deve essere nettizzato dell’eventuale tredicesima (o rateo) pagato con la retribuzione di novembre.

In conseguenza di questa precisazione, sono state aggiornate le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens, inserendo all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, il nuovo elemento <BaseRif> in cui deve essere indicato l’imponibile valido ai fine dell’una tantum, cioè al netto della tredicesima laddove erogata nel medesimo mese.
In assenza di erogazione di tredicesima, tale importo coinciderà con quello esposto nell’elemento <Imponibileprevidenziale>.

Ad oggi non risulta ancora aggiornato nè l’applicativo Uniemens nè il software di controllo del flusso
con la conseguenza che il flusso di 11/2022 non è ancora trasmissibile.

Il punto del giorno

IL PUNTO DEL GIORNO DEL 20.11.2024: LE ULTIME SUL BONUS NATALE

Il Bonus Natale di 100 euro è la misura straordinaria di fine anno 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e con almeno un figlio nelle condizioni reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, nonché con una trattenuta Irpef capiente (cioè non azzerata dalla detrazione di lavoro dipendente).
La norma originaria, l’art. 2 bis del DL 113/2024 ha subito un importante restyling con il recentissimo DL n. 167/2024 che ha ampliato la platea di destinatari, oggetto di un pronto intervento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 pubblicata nella giornata di ieri.
Quest’ultima era molto attesa in quanto le modifiche apportate al requisito familiare (almeno un figlio a carico, senza più la necessità anche del coniuge fiscalmente a carico o di un nucleo monogenitoriale), lasciava dubbi sulla tipologia di famiglia destinataria della misura.
In verità il dubbio riguardava soprattutto la nuova regola (nuovo comma 2 bis) che vieta la duplicazione del bonus in presenza di un coniuge (non legalmente o effettivamente separato) o di un convivente, con i requisiti per beneficiare della medesima indennità.

L’interpretazione fornita dall’Ade è strettamente letterale, in quanto negli esempi riportati nella circolare, è escluso il doppio bonus nei nuclei in cui vi siano due soggetti legati da matrimonio/unione civile o da convivenza di fatto ai sensi dei co. 36-37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 (quella caratterizzata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, con relativa iscrizione all’anagrafe).
All’opposto, nel caso in cui il nucleo si componga di due soggetti non legati né da matrimonio né da convivenza iscritta all’anagrafe, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, il bonus è duplicabile.
Gli esempi non contemplano la casistica dei coniugi separati, che però, sempre letteralmente ragionando, dovrebbero poter beneficiare entrambi del bonus, al pari delle coppie prive di riconoscimento giuridico.
Conformemente a questa “lettura letterale” della norma, che comunque lascia qualche perplessità in merito al trattamento differenziato tra le coppie giuridicamente riconosciute e quelle non, nella richiesta che il dipendente deve presentare al datore di lavoro deve essere indicato anche il codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e del convivente di fatto ex co. 36-37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.
L’Agenzia per non appesantire la gestione amministrativa del bonus, ammette che la richiesta già presentata non sia rinnovata, in quanto già contiene il dato del codice fiscale del coniuge.
Il facsimile dovrà però essere integrato per i nuovi richiedenti, al fine di prevedere anche l’alternativa indicazione del codice fiscale del convivente di fatto (nonché eliminare il riferimento al nucleo monogenitoriale non più rilevante).