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Nel pomeriggio di ieri 28 settembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito la notizia dello slittamento al 14 ottobre del termine ultimo per trasmettere il rapporto biennale delle pari opportunità ex art. 46 Dlgs n. 198/2006.
Vengono quindi concesse alle aziende 14 giorni in più per rispettare l’adempimento.
Le ragioni di questa proroga, decisa e comunicata due giorni prima della scadenza ordinaria del 30 settembre, sono di natura squisitamente tecnica, in quanto la procedura on line in questi ultimi giorni ha registrato rallentamenti e blocchi che impedivano alle aziende ed ai consulenti di completare gli inserimenti e trasmettere i dati.
I soggetti impegnati in questa massiccia raccolta ed elaborazione di informazioni, sono letteralmente impazziti, in quanto la procedura frequentemente non consentiva di salvare i dati inseriti, con la conseguenza che ore di lavoro risultavano perse.
Queste difficoltà tecniche erano forse prevedibili, considerato la crescita esponenziale dei soggetti che dall’1.1.2022 per la prima volta rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo, esteso ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (al 31.12.2021 per il biennio 2020-2021 in scadenza).
Inoltre ad appesantire la procedura hanno contribuito anche i nuovi dati che da quest’anno sono ospitati nei 7 steps del rapporto biennale.
A queste difficoltà tecniche si aggiungono dubbi sulla corretta individuazione dei dati che è obbligatorio inserire nel prospetto, considerata da un lato l’estrema sinteticità delle istruzioni contenute nel manuale utente pubblicato sul sito ministeriale e dall’altro le diverse interpretazioni offerte dalle software house dei programmi di payroll ed HR delle cui estrazioni le aziende clienti si servono.
L’augurio è che il prossimo rapporto biennale sia di più agevole utilizzo ma soprattutto vi sia maggiore chiarezza e trasparenza nella richiesta dei dati oggettivi da fornire.
Lo slittamento al 14 ottobre, si estende di conseguenza anche al termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale, unitamente alla ricevuta di presentazione dello stesso, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In più le aziende che applicano il ccnl dirigenti industria, sottoscritto da Confindustria e Federmanager il 30.07.2019, ai sensi dell'art. 11 ter del ccnl sono tenute a trasmettere il rapporto biennale anche a 4Manager, in ragione del compito che lo stesso ccnl gli attribuisce di raccogliere le best practice nel campo delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e donna. E’ la stessa 4Manager a comunicarlo in questi giorni per iscritto alle aziende, indicando loro lo specifico recapito utile per la trasmissione
L’una tantum dei 150 euro è erogabile anche nel mese di dicembre 2022.
Lo ha precisato l’Inps nl recente messaggio n. 4159 del 17.11.2002, con cui ha integrato le istruzioni in precedenza fornite con la circolare n. 116/2022.
In base alle ultime indicazioni, l’una tantum potrà essere corrisposta al dipendente nonché recuperata con l’Inps anche con la mensilità di dicembre 2022, laddove il datore di lavoro per difficoltà gestionali non sia riuscito ad erogarla unitamente alla retribuzione di novembre 2022.
In merito al requisito dell’imponibile previdenziale di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 (valido anche per chi per impossibilità tecnico-gestionali lo ha erogato a dicembre), l’Inps ha chiarito che lo stesso deve essere nettizzato dell’eventuale tredicesima (o rateo) pagato con la retribuzione di novembre.
In conseguenza di questa precisazione, sono state aggiornate le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens, inserendo all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, il nuovo elemento <BaseRif> in cui deve essere indicato l’imponibile valido ai fine dell’una tantum, cioè al netto della tredicesima laddove erogata nel medesimo mese.
In assenza di erogazione di tredicesima, tale importo coinciderà con quello esposto nell’elemento <Imponibileprevidenziale>.
Ad oggi non risulta ancora aggiornato nè l’applicativo Uniemens nè il software di controllo del flusso
con la conseguenza che il flusso di 11/2022 non è ancora trasmissibile.
Il Bonus Natale di 100 euro è la misura straordinaria di fine anno 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e con almeno un figlio nelle condizioni reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, nonché con una trattenuta Irpef capiente (cioè non azzerata dalla detrazione di lavoro dipendente).
La norma originaria, l’art. 2 bis del DL 113/2024 ha subito un importante restyling con il recentissimo DL n. 167/2024 che ha ampliato la platea di destinatari, oggetto di un pronto intervento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 pubblicata nella giornata di ieri.
Quest’ultima era molto attesa in quanto le modifiche apportate al requisito familiare (almeno un figlio a carico, senza più la necessità anche del coniuge fiscalmente a carico o di un nucleo monogenitoriale), lasciava dubbi sulla tipologia di famiglia destinataria della misura.
In verità il dubbio riguardava soprattutto la nuova regola (nuovo comma 2 bis) che vieta la duplicazione del bonus in presenza di un coniuge (non legalmente o effettivamente separato) o di un convivente, con i requisiti per beneficiare della medesima indennità.
L’interpretazione fornita dall’Ade è strettamente letterale, in quanto negli esempi riportati nella circolare, è escluso il doppio bonus nei nuclei in cui vi siano due soggetti legati da matrimonio/unione civile o da convivenza di fatto ai sensi dei co. 36-37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 (quella caratterizzata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, con relativa iscrizione all’anagrafe).
All’opposto, nel caso in cui il nucleo si componga di due soggetti non legati né da matrimonio né da convivenza iscritta all’anagrafe, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, il bonus è duplicabile.
Gli esempi non contemplano la casistica dei coniugi separati, che però, sempre letteralmente ragionando, dovrebbero poter beneficiare entrambi del bonus, al pari delle coppie prive di riconoscimento giuridico.
Conformemente a questa “lettura letterale” della norma, che comunque lascia qualche perplessità in merito al trattamento differenziato tra le coppie giuridicamente riconosciute e quelle non, nella richiesta che il dipendente deve presentare al datore di lavoro deve essere indicato anche il codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e del convivente di fatto ex co. 36-37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.
L’Agenzia per non appesantire la gestione amministrativa del bonus, ammette che la richiesta già presentata non sia rinnovata, in quanto già contiene il dato del codice fiscale del coniuge.
Il facsimile dovrà però essere integrato per i nuovi richiedenti, al fine di prevedere anche l’alternativa indicazione del codice fiscale del convivente di fatto (nonché eliminare il riferimento al nucleo monogenitoriale non più rilevante).