• iso 9001
  • iso pdr 125
  • iso 27001

A seguito della conversione nella legge n. 191/2023 del DL Anticipi, n. 145/2023, in GU dal 16.12.2023, il valore convenzionale del prestito aziendale già dal 2023 deve essere quantificato utilizzando il tasso unico di riferimento (BCE) vigente alla data di concessione (se il prestito è a tasso fisso) ovvero quello vigente alla scadenza di ciascuna rata mensile (se il prestito è a tasso variabile).
Le nuove regole, retroattivamente valide per il periodo d’imposta 2023, sono la conseguenza della modifica apportata dall’art. 3 co. 3bis e 3 ter del DL 145/2023 all’art. 51 comma 4 lett. b) del Tuir che disciplina la convenzionale modalità di determinazione del valore imponibile fiscale (e previdenziale) del benefit prestito aziendale.


Attraverso la sostituzione del tasso ufficiale di sconto (cd TUS) al 31.12 di ciascun anno con il TUR Bce alla data di concessione del prestito o alla scadenza di ciascuna rata dello stesso, viene meno il rischio di rendere aleatorio il valore imponibile del prestito concesso a tasso fisso, in quanto non più collegato alla dinamica dei tassi BCE, che negli ultimi anni è stata caratterizzata da forti e continui rialzi.
Per il resto la modalità di calcolo rimane la stessa in quanto pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati in base ai rispettivi tassi BCE utilizzabili o quelli applicati dall’azienda datore di lavoro/committente.
Lo speciale regime fiscale del prestito aziendale si applica anche ai contributi aziendali per interessi passivi su mutuo, in ragione dell’equiparazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione Ade n. 46/2010.
La modifica è davvero giusta ed importante, anche se arriva quando molti conguagli di fine anno sono già stati chiusi, con la conseguente necessità di riaprirli entro il 28.2.2024