Dal 18.5.2022 è in vigore il DL n. 50/2022, che dedica gli articoli da 31 a 33 all’indennità una tantum di euro 200, destinata a lavoratori, pensionati, disoccupati, e ad altre categorie di soggetti espressamente elencate.
Per i dipendenti, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 31, salvo alcune eccezioni, l’unica condizione richiesta è che abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno un mese tra gennaio ed aprile 2022. Peccato però che a quella che sembrava un’unica e (forse) semplice regola, è stato aggiunto l’imponente adempimento burocratico a carico del datore di lavoro, di dover raccogliere da tutti i potenziali beneficiari una dichiarazione scritta da cui risulti che gli stessi non sono né pensionati o titolari di altri assegni sociali (es. invalidi civili, sordomuti, ciechi) né appartengono ad un nucleo destinatario del reddito di cittadinanza. Ma non bisognerà anche accertarsi che non lo ricevano da altro datore di lavoro?
L’importo anticipato dal datore di lavoro, sarà poi recuperato in compensazione sotto forma di credito nell’Uniemens del mese di 07/2022.
L’articolo 32 rappresenta invece la giungla di tutte le altre categorie indennizzate dall’Inps (o da altri Enti previdenziali), subordinatamente a requisiti e regole differenziate.
Per la maggior parte dei casi il termine di pagamento non è specificato, in quanto l’Inps attende prima di ricevere i flussi Uniemens di luglio prossimo per capire quali soggetti hanno già ricevuto l’indennità dal proprio datore di lavoro.
Tra queste categorie vi è quella dei titolari di contratti di co.co.co ex art. 409 cpc in essere al 18.5.2022, iscritti alla Gestione Separata Inps, non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, con reddito da co.co.co dell’anno 2021 non superiore a 35.000 euro, ai quali è richiesto di presentare apposita istanza.