Dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma della Cig introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’Inps con la circolare n.76 del 30.6.2022 ha comunicato le modifiche delle aliquote contributive Cigs e Fis vigenti dal 1° gennaio. Fortunatamente con il successivo messaggio del 2637 del 1° luglio 2022 l’Istituto si è corretto, precisando che le nuove regole sono applicabili in modo corrente dal mese di luglio (contro la precedente previsione di giugno), mentre il periodo pregresso (gennaio-giugno 2022) è da gestire come arretrato da versare con i flussi uniemens di competenza di luglio-agosto-settembre 2022.
Sebbene l’Inps non abbia ancora aggiornato all’interno del proprio sito il servizio in favore delle aziende/consulenti di calcolo delle aliquote contributive applicabili in base allo specifico inquadramento previdenziale, le aziende ed i rispettivi consulenti sono tenuti da questo mese ad aggiornare i parametri utili per determinare la corretta contribuzione.
Sono molte le aziende interessate da questa modifica contributiva, che di fatto estende a tutti i dipendenti (eccetto i dirigenti) la tutela dell’ammortizzatore sociale (Cigo, Fis o Fondi solidarietà) fruibile in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa.
Le aziende industriali soggetti alla Cigo non subiranno modifiche, se non nel caso in cui abbiano in forza apprendisti di 1° e 3° tipo, ma anche di 2° tipo originariamente esclusi, compresi quelli che sono stati confermati, nonché lavoratori a domicilio e giornalisti a cui dall’1.1.2022 è estesa la tutela.
Al contrario sono soprattutto le aziende che in via residuale ricadono nel Fis (in quanto non rientranti nel campo di applicazione della Cigo o dei Fondi di solidarietà) a dover aggiornare le proprie aliquote che, solo per il 2022, beneficeranno di uno sconto. Ecco perché alcuni datori di lavoro per il periodo pregresso potrebbero trovarsi nella condizione di dover recuperare contribuzione versata in eccedenza.
La Cigs invece è estesa a tutti i datori di lavoro (non rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà) con più di 15 dipendenti, calcolati come media del semestre precedente. Per i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fis, solo per il 2022, il contributo dello 0,90% è ridotto allo 0,27% (di cui 1/3 a carico del dipendente).
Il campo di applicazione dei Fondi di solidarietà è esteso a tutti i datori di lavoro non coperti da Cigo anche se hanno un solo dipendente, con la conseguente necessità per alcuni che hanno una soglia dimensionale minima più alta, di adeguare il decreto attuativo.
Nella sezione News e Circolari è possibile consultare la Guida alle nuove aliquote.