Le riflessioni del dopo Festival del Lavoro
Il Festival del Lavoro dei Consulenti del lavoro tenutosi a Firenze dal 16 al 18 maggio scorso è stato un momento di scambio e di condivisione umana e professionale importante, nonché un’occasione per ricordare e valorizzare l’incarico che quotidianamente il consulente del lavoro svolge in favore delle aziende e dei loro lavoratori.
I numerosi incontri tenutosi hanno confermato che alla base di tutto, della singola giornata lavorativa di un consulente del lavoro vi è sempre lo studio della norma, il suo approfondimento e la necessità di tradurla in operatività, in numeri, in suggerimenti formali e gestionali che garantiscano la compliance delle scelte aziendali alle norme di legge e contrattuali.
Uno degli argomenti che trasversalmente ha interessato molte aule del Festival è stato la riforma della disciplina giuslavoristica degli appalti e delle esternalizzazioni in genere, operata in ambito pubblico dal DLgs n. 36/2023 ed in ambito privato dagli ultimi due decreti attuativi del PNRR e cioè il DL n. 19/2024 convertito nella legge n. 56/2024 ed infine il Decreto Coesione n. 60/2024.
I Consulenti da un lato, ed i Responsabili dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dall’altro, hanno saputo ben rappresentare l’esigenza avvertita dal Governo di introdurre nuove regole al fine di ricondurre l’imprenditore verso un utilizzo legittimo e genuino dell’appalto, della somministrazione e del distacco.
Ecco perché il neo-introdotto comma 1 bis dell’art. 29 del Dlgs n. 276/2003, mutuando la regola anti dumping sociale dal nuovo codice degli appalti pubblici, obbliga l’appaltatore ed i subappaltatori a garantire al personale utilizzato nell’appalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal ccnl comparativamente più rappresentativo a livello nazionale, applicabile in base al settore oggetto dell’appalto ed al luogo di svolgimento di quest’ultimo.
Il modificato comma 2 ha altresì esteso la responsabilità solidale in ambito retributivo e contributivo ai distacchi illegittimi per carenza del requisito dell’interesse del distaccante così come alla somministrazione rilevatasi irregolare.
L’uso massiccio e distorto di queste forme di esternalizzazione che in realtà dissimulano vere e proprie intermediazioni di manodopera ha obbligato il Governo a reintrodurre nell’art. 18 del Dlgs n. 276/2003 le corrispondenti sanzioni penali per estinguere le quali è comunque possibile ricorrere alla cd prescrizione obbligatoria ex Dlgs n. 758/1994.
Alla luce di queste ed altre novità, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno essere molto prudenti nell’utilizzo di appalti, distacchi e somministrazione, per evitare o limitare le responsabilità civili e penali connesse.
Questo tema, di così ampio respiro, è stato infatti affrontato nel nostro convegno di aggiornamento di gennaio 2024 con il prezioso intervento dell’avv. D’Onofrio sui profili giuslavoristici del riformato codice degli appalti pubblici e lo sarà in occasione del prossimo organizzato per il 10 giugno in cui saranno esaminate le novità introdotte negli appalti privati e nelle altre forme di esternalizzazione del lavoro.