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Può essere riconosciuto in busta paga già dal mese di gennaio l’esonero contributivo IVS del 6%/7% in favore dei lavoratori dipendenti, confermato anche per quest’anno dalla legge di bilancio 2024.
Questa possibilità è il risultato della tempestiva circolare n. 11/2024 emessa dall’Inps il 16 gennaio scorso, che di fatto consente ai datori di lavoro che a quella data non abbiano già concluso l’elaborazione del payroll mensile di riconoscere da subito lo sconto, e soprattutto di evitare di gestire ricalcoli contribuitivi tramite i quali corrispondere e recuperare mensilità arretrate.


In ogni caso, poiché la concreta attuazione della misura dipende anche dagli aggiornamenti delle procedure paghe, e poiché le istruzioni sono arrivate oltre metà mese, l’Inps consente di adeguarsi da febbraio 2024, e di gestire nel relativo flusso Uniemens l’arretrato di gennaio.
Oltre alla tempestività, occorre apprezzare anche la conferma da parte dell’Istituto dei medesimi codici utilizzati nella denuncia Uniemens degli ultimi 6 mesi, posto che le regole di applicazione dell’esonero 2024 riepilogate nella circolare n. 11/2024 sono pressoché le stesse utilizzate per l’applicazione dell’esonero del secondo semestre 2023 ex art. 39 DL n. 48/2023.
Questa volta l’Istituto anziché moltiplicare i codici, ha conservato quelli giù in uso, limitandosi ad adeguarne solo la descrizione, e questo ha consentito alle principali software house di fornire l’aggiornamento procedurale in tempo utile per l’elaborazione di gennaio 2024.
Pertanto da gennaio ’24 questo cuneo contributivo potrà continuare ad essere gestito con le principali seguenti regole applicate negli ultimi 6 mesi del 2023:

  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro (determinato al netto della tredicesima mensilità);
  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia di l'importo mensile superiore a 1.923 e fino ad 2.692 euro;
  • non riconosciuto sulla tredicesima mensilità (a differenza delle versioni precedenti all’ultimo semestre 2023).


L’Inps puntualizza che l’esonero spetta solo sulle retribuzioni riferite a rapporti in corso nel 2024, escludendo quindi i lavoratori cessati nel 2023 con retribuzioni erogate nel 2024, nonché quelli cessati al 31.12.2024 con competenze erogate nel 2025. L’esonero non spetterà anche ai lavoratori in essere al 31.12.24, ma le cui retribuzioni di competenza 2024 saranno erogate nel 2025.
La vera novità illustrata nel provvedimento è l’alternatività rispetto all’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno 2 figli nel 2024 (3 a decorrere dal 2025), introdotto dai commi 180-182 dell’art. 1 della legge di bilancio 2024.
Quest’ultima misura è sicuramente più vantaggiosa in quanto può arrivare fino ad un importo massimo di euro 250 al mese (euro 3.000 annui/12) ed è riconosciuta fino al mese del compimento del decimo anno di età (della maggiore età a decorrere dal 2025) del figlio più piccolo. Ad oggi questo esonero non è ancora applicabile per mancanza delle istruzioni operative, che verosimilmente illustreranno anche come “sostituire” l’esonero del 6%/7% con quello delle lavoratrici madri anche per i mesi già trascorsi.