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E’ in Gazzetta la soglia di esenzione dei benefit/rimborsi utenze elevata per il solo 2022 a 3.000 euro, quale misura per contenere gli effetti del caro bollette

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Aiuti Quater n. 176 del 18.11.2022 che all’art. 3 comma 10 lett. a e b) modifica l’art. 12 del DL n. 115.2022 (cd Dl Aiuti Bis) elevando da 600 a 3.000 euro la soglia di esenzione dei benefit di cui all’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 51 del Tuir.
L’agevolazione riguarda il solo anno 2022 e si applica ai beni/servizi/rimborsi utenze domestiche erogati dal datore di lavoro/committente entro il 31.12.22, o al massimo entro il 12.01.23 (principio di cassa allargata).
Per il resto rimane invariata la disciplina del DL Aiuti Bis in vigore dallo scorso 10 agosto, che come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2022, ripropone le regole del comma 3 ultimo periodo dell’art. 51 del Tuir, salvo per il solo 2022 estendere:
 l’importo della soglia di esenzione fino a 3.000 euro (rispetto agli ordinari euro 258,23 annui);
 l’ambito oggettivo della misura ai rimborsi delle utenze domestiche per servizio elettrico, gas ed idrico.
In sintesi è confermato che:

  • destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti ma anche molte categorie di quelli assimilati ex art. 50 del Tuir (es. stageur, co.co.co etc);
  • le utenze rimborsabili possono essere intestate ai familiari ex art. 12 del Tuir (coniuge, unito civilmente, figli, altri familiari ex art. 433 cc) anche non a carico né conviventi;
  • i 3.000 euro sono una soglia di esenzione e non una franchigia, al superamento della quale si tassa l’intero importo sin dal primo euro;
  • i 3.000 euro, comprensivi di benefit e rimborsi utenze domestiche, sono utilizzabili ai fini della conversione del premio di risultato detassabile (il superamento del limite comporta l’assoggettamento del premio a tassazione ordinaria e non sostitutiva).


Inoltre per il solo anno 2022:

  • il plafond dei 3.000 euro si aggiunge a quello dei 200 euro riservato ai buoni carburanti/ricarica macchine elettriche dall’art. 2 del DL n. 21/2022 (fermo restando che i buoni carburanti potrebbero far parte anche del plafond dei 3.000 euro oltre a quello dedicato dei 200 euro);
  • sono rimborsabili le utenze riferire ad un immobile ad uso abitativo e non professionale, posseduti o detenute dal lavoratore, o da un familiare ex art. 12, dal condominio (per la quota riaddebitata al condomino) o dal locatore (a condizione che nel contratto di locazione il riaddebito delle utenze sia previsto in modo analitico e non forfettario).


Ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, è in capo al datore di lavoro/committente l’onere di gestire la documentazione comprovante il sostenimento delle spese delle utenze, o attraverso la raccolta e conservazione delle bollette o mediante un’autocertificazione ex DPR n. 445/2000 rilasciata dal lavoratore con indicazione dell’intestatario delle bollette (ed eventuale rapporto con il lavoratore) nonché degli estremi delle stesse (tipo utenza, numero fattura, data e modalità di pagamento). In ogni caso il beneficiario dovrà autocertificare di non aver mai richiesto il rimborso ad altro soggetto (o al medesimo) della medesima fattura.