Il Bonus Natale di 100 euro è la misura straordinaria di fine anno 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e con almeno un figlio nelle condizioni reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, nonché con una trattenuta Irpef capiente (cioè non azzerata dalla detrazione di lavoro dipendente).
La norma originaria, l’art. 2 bis del DL 113/2024 ha subito un importante restyling con il recentissimo DL n. 167/2024 che ha ampliato la platea di destinatari, oggetto di un pronto intervento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 pubblicata nella giornata di ieri.
Quest’ultima era molto attesa in quanto le modifiche apportate al requisito familiare (almeno un figlio a carico, senza più la necessità anche del coniuge fiscalmente a carico o di un nucleo monogenitoriale), lasciava dubbi sulla tipologia di famiglia destinataria della misura.
In verità il dubbio riguardava soprattutto la nuova regola (nuovo comma 2 bis) che vieta la duplicazione del bonus in presenza di un coniuge (non legalmente o effettivamente separato) o di un convivente, con i requisiti per beneficiare della medesima indennità.
L’interpretazione fornita dall’Ade è strettamente letterale, in quanto negli esempi riportati nella circolare, è escluso il doppio bonus nei nuclei in cui vi siano due soggetti legati da matrimonio/unione civile o da convivenza di fatto ai sensi dei co. 36-37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 (quella caratterizzata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, con relativa iscrizione all’anagrafe).
All’opposto, nel caso in cui il nucleo si componga di due soggetti non legati né da matrimonio né da convivenza iscritta all’anagrafe, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, il bonus è duplicabile.
Gli esempi non contemplano la casistica dei coniugi separati, che però, sempre letteralmente ragionando, dovrebbero poter beneficiare entrambi del bonus, al pari delle coppie prive di riconoscimento giuridico.
Conformemente a questa “lettura letterale” della norma, che comunque lascia qualche perplessità in merito al trattamento differenziato tra le coppie giuridicamente riconosciute e quelle non, nella richiesta che il dipendente deve presentare al datore di lavoro deve essere indicato anche il codice fiscale del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e del convivente di fatto ex co. 36-37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.
L’Agenzia per non appesantire la gestione amministrativa del bonus, ammette che la richiesta già presentata non sia rinnovata, in quanto già contiene il dato del codice fiscale del coniuge.
Il facsimile dovrà però essere integrato per i nuovi richiedenti, al fine di prevedere anche l’alternativa indicazione del codice fiscale del convivente di fatto (nonché eliminare il riferimento al nucleo monogenitoriale non più rilevante).