Anche nei primi mesi dell’anno non mancano le sorprese….
L’art. 1 del DL n. 5/2023 relativo ai buoni benzina fino a 200 euro, nella versione novellata in sede di conversione in legge, attualmente all’esame del Senato, prevede espressamente la relativa imponibilità ai soli fini previdenziali.
Per effetto di questa modifica la non concorrenza alla formazione del reddito opererà solo ai fini fiscali, e quindi in deroga alle previsioni dell’art. 51 co. 3 del Tuir.
Contestualmente la nuova previsione comporterà anche un’ulteriore deroga, cioè quella al principio dell’armonizzazione delle basi previdenziale e fiscale ex art. 12 legge n. 153/1969.
L’effetto di questa inattesa modifica è che l’azienda non avrà alcun tipo di beneficio economico da questa erogazione, in quanto dovrà sostenere oltre al costo del voucher anche quello contributivo a suo carico. Pertanto, il datore di lavoro probabilmente potrà essere meno propenso a riconoscerlo….
Anche il dipendente subirà la trattenuta previdenziale a suo carico, beneficiando in cambio della concorrenza dei complessivi contributi alla sua futura pensione (33% di euro 200 = euro 66).
L’effetto più impattante riguarda quelle aziende che nei primi due mesi del 2023 hanno già erogato i buoni benzina confidando nella relativa esenzione sia fiscale che previdenziale, come avvenuto lo scorso anno.
Per non trattenere al dipendente la propria contribuzione arretrata ed evitare regolarizzazioni contributive, le aziende potrebbero decidere di utilizzare il plafond dei 258,23 euro ex art. 51 co. 3 del Tuir (se disponibile), rinviando l’utilizzo di quello dei 200 euro ad una successiva erogazione.
Ma al di là di questi escamotage tecnici, i datori di lavoro dovrebbero trattenere al dipendente la propria quota contributiva dei mesi arretrati nonché regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell’Inps (regolarizzazione dei flussi, versamento integrativo).
Speriamo che siano evitate le sanzioni, e che l’Istituto si limiti a richiedere solo gli interessi, considerata l’incertezza normativa.