La storia dell’Una Tantum dei 200 euro continua…. con il rischio di divenire “inutilmente” un incubo, di inasprire i rapporti sociali all’interno delle aziende (che aggiungono informazioni), nonché di far diventare matti i consulenti del lavoro e le case software.
Nell’ultimo messaggio di ieri n. 2505/2022 l’Inps cambia orientamento rispetto alle indicazioni precedenti fornite con il messaggio n. 2397/2022, consentendo la gestione dell’indennità anche con il cedolino (e conseguentemente il flusso uniemens) di giugno 2022 pagato nel mese di luglio.
Solo in questa sede l’Inps inequivocabilmente sancisce il principio secondo cui l’indennità è erogata per il tramite del datore di lavoro ai soli dipendenti in forza nel mese di luglio 2022 (si ritiene che sia sufficiente un solo giorno).
Sono così esclusi tutti i dipendenti cessati entro il 30.6.2022, alcuni dei quali potrebbero ricadere nelle casistiche dell’articolo 32 per le quali è previsto il pagamento da parte dell’Inps.
La chance del pagamento anticipato con le retribuzioni di giugno potrebbe però essere colta solo da pochi, proprio perché i datori al momento dell’elaborazione del payroll dovrebbero essere certi che il rapporto sia ancora in essere al 1° luglio 2022….
In sintesi l’Istituto previdenziale ha confermato e rafforzato il principio della competenza di luglio 2022, richiedendo, anche oltre la lettera dell’articolo 31 del DL n. 50/22, la sussistenza del rapporto di lavoro nel corso del mese di luglio 2022. D’altro canto, evidentemente forzato, ha ammesso “benevolmente” che l’erogazione dell’una tantum ed il recupero in uniemens, possa avvenire anche con la retribuzione di competenza di giugno erogata nel mese di luglio (al part time ciclico o per previsione di contratto collettivo).
Ed in ragione di questa nuova interpretazione estensiva l’Istituto ha dovuto formalmente modificare le istruzioni di compilazione dell’elemento “AnnomeseRif” del flusso Uniemens, dove deve essere riportato il mese 06 o 07/2022” mentre nel messaggio n. 2397/2022 era contemplato solo il periodo 07/2022.
Infine, l’Inps conferma l’erogazione per il tramite del datore di lavoro anche a quei dipendenti che nel rispettivo flusso Uniemens sono privi di imponibile previdenziale (e quindi di contribuzione dovuta) in quanto azzerato da eventi tutelati, come la riduzione/sospensione del rapporto di lavoro per Cig.
Questo vuol dire che in questi casi il datore di lavoro anticiperà la prestazione con il rischio di non poterla subito recuperare, in caso di incapienza del debito contributivo…
Ma non è finita qui, perché manca ancora all’appello una prossima circolare…