Spunti di riflessioni sulla legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023, n. 174/2022, ha dovuto fare i conti con la scarsa disponibilità di risorse, che non ha permesso di introdurre misure innovative o particolarmente incisive.
Inoltre molte scelte sono state condizionate anche dalla spinta inflazionistica che caratterizza questa complessa fase economica e sociale, e dalla conseguente necessità di proteggere il potere di acquisito delle retribuzioni e delle pensioni.
Ecco perché molte misure sono proroghe di disposizioni già applicate nel 2022, ma in alcuni casi con ambiti applicativi più circoscritti e condizioni più restrittive.
Questo è tangibile soprattutto nelle previsioni di natura pensionistica (Pensione anticipata flessibile volgarmente detta Quota 103, Opzione donna, Ape Sociale), che continuano ad essere al centro delle richieste e delle aspettative, più di quanto non lo siano le misure riservate ai lavoratori attivi.
L’esonero contributivo fino ad 8.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato/trasformazioni di giovani under 36 effettuate entro il 31.12.2023, così come quello delle donne svantaggiate è subordinato all’autorizzazione della Commissione Ue. Permangono dubbi in merito alla necessità di tale autorizzazione per l’assunzione degli under 36, considera la natura generalizzata dell’incentivo che non falsa la concorrenza. Speriamo che i tempi siano più veloci rispetto al passato, considerato che siamo ancora in attesa di quella per il secondo semestre 2022.
Il neo introdotto esonero contributivo di euro 8.000 annui per l’assunzione a TI/trasformazione del soggetto percettore del Reddito di cittadinanza, alternativo a quello già esistente dal 2019, potrebbe essere più fortunato di quest’ultimo in considerazione della presunta vita breve di questo specifico strumento di sostegno al reddito.
Per salvaguardare il netto dei lavoratori, si punta anche per il 2023 sull’esonero contributivo dell’aliquota IVS a carico del dipendente ex art. 1 co. 121 della L. n. 234/2021. La misura dello sconto è elevata al 3% per i redditi imponibili previdenziali mensili fino a 1.923 euro (con distinto riconoscimento anche per la XIII°), ridotta al 2% per gli imponibili previdenziali mensili di importo superiore e fino a 2.692 euro.
L’augurio, per garantire a tutti l’efficacia e l’efficienza della misura, è che le indicazioni operative pervengano prontamente e con un numero di codici causali ridotto al minimo, per evitare di perdersi tra gli stessi, così come è avvenuto nel corso dell’anno 2022 con conseguenti blocchi di trasmissione dei flussi Uniemens.
Dovrebbe essere poco incentivante al rinvio della pensione, la facoltà concessa al dipendente di rinunciare all’accredito della contribuzione IVS a suo carico, qualora lo stesso abbia maturato i requisiti della pensione anticipata flessibile (41 anni di età e 32 anni di contribuzione). In questo caso il dipendente che opta per il mantenimento in servizio beneficerà della mancata trattenuta previdenziale del 9,19% (+ 1% aggiuntivo), che a sua volta in quanto non dedotta dall’imponibile fiscale produrrà il parziale effetto contrario di aumentare il prelievo Irpef. La limitata incisività di questa misura dipende anche in questo caso dalla scarsità delle risorse disponibili, che non hanno consentito di duplicare il predecessore Bonus Maroni che per il periodo 2004-2007 riconosceva al lavoratore anche la quota dei contributi c/azienda oltre alla copertura previdenziale figurativa del periodo.
Tra le misure di sostegno economico alle famiglie la legge di bilancio inserisce l’innalzamento all’80% dell’indennità c/Inps di una delle mensilità di congedo parentale fruita entro il 6° anno di vita del figlio, oltre ad alcuni ritocchi della prestazione dell’assegno unico universale.
Per aiutare effettivamente le famiglie riconoscendo alternativamente al padre o alla madre il diritto all’indennità dell’80% in luogo del classico 30%, è importante che le relative istruzioni vengano fornite in modo chiaro ed in tempi brevi, senza lasciare la misura nel limbo e nelle difficoltà gestionali del datore di lavoro che la deve anticipare.
Dal punto di vista della fiscalità dei lavoratori dipendenti, la manovra del 2023 che non ha i fondi per operare sul cuneo, punta sulla detassazione al 5%.
Questa viene introdotta ex novo per le mance corrisposte dai clienti e riservate ai lavoratori dipendenti del settore ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande con reddito non superiore a 50.000 euro (limite probabilmente riferito all’anno precedente). L’obiettivo è rendere più attrattive le professioni di questi settori in cui vi è difficoltà nel reperire manodopera, conferendo maggiore dignità ai rispettivi trattamenti economici, di cui le mance potranno diventare parte integrante, pur conservando il beneficio della non imponibilità ai fini contributivi ed Inail.
La detassazione dei premi di risultato viene ridotta per il solo 2023 dal 10% al 5%, con la conseguenza che potrebbe rendere meno appetibile la scelta di convertire il premio in beni, servizi e rimborsi del Welfare aziendale, in quanto a fronte di un limitato prelievo fiscale il dipendente beneficia di un netto più alto senza perdere la relativa contribuzione.