• iso 9001
  • iso pdr 125
  • iso 27001

Con gli ultimi provvedimenti emessi dall’Inps la sera di venerdì 24 giugno 2022 (circolare n. 73/2022 e messaggio n. 2559/2022) la disciplina dell’indennità una tantum dei 200 euro di cui all’art. 31 del DL n. 50/2022 viene radicalmente modificata sia rispetto alle previsioni di legge, che alle prime indicazioni fornite dall’Istituto con i messaggi n. 2397/2022 e n. 2505/2022.

Le modifiche sono così rilevanti che verosimilmente saranno recepite dalla norma di legge in sede di conversione del DL n. 50/2022.

L’intervento interpretativo dell’Inps riguarda infatti il principale requisito a cui è subordinata l’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, e cioè l’esonero contributivo dello 0,80% ex art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021.

L’Inps, su parere confermo del Ministero del Lavoro precisa che:

-l’esonero dello 0,8% deve risultare spettante nel periodo gennaio-23 giugno 2022(e non gennaio-aprile 2022);

-il lavoratore non è necessario che abbia effettivamente beneficiato dell’esonero dello 0,80%, essendo sufficiente che sia “destinatario” dello stesso, cioè che abbia maturato il diritto all’esonero a prescindere dall’effettivo godimento.

Queste nuove indicazioni, che sono sicuramente nei rispettivi obiettivi migliorative nei confronti dei dipendenti, implicano due importanti criticità gestionali.

Dal punto di vista del dipendente che non abbia beneficiato dell’esonero da parte del datore di lavoro tenuto all’erogazione, è richiesto che quest’ultimo conosca bene la normativa che disciplina l’esonero dello 0,80%, al fine di poter legittimamente comunicare il proprio diritto all’esonero e quindi all’una tantum e non rischiare poi recuperi dell’indebita erogazione.

Dal punto di vista del datore di lavoro che si è già attivato da tempo con i propri dipendenti per poter garantire l’erogazione dell’una tantum nei tempi prescritti dalla legge, la conseguenza è l’obbligo di ridefinire il perimetro dei dipendenti eleggibili e quindi di trasmettere il fac simile di dichiarazione anche a lavoratori inizialmente non coinvolti. Ed i tempi sono davvero stretti…

Per “aiutare” lavoratori e datori di lavoro l’Inps in allegato al messaggio n. 2259/2022 ha diffuso un fac simile di dichiarazione preventiva, il cui utilizzo non è comunque vincolante…

In alternativa le aziende potranno continuare ad utilizzare un proprio fac simile, aggiornato in base alle recenti indicazioni.

Per fare il punto della situazione nella sezione “News e circolari” del sito www.barbaramassara.com è pubblicata una guida operativa sull’indennità una tantum dei 200 euro ex art. 31 DL n. 50/2022, con un modello alternativo di dichiarazione preventiva utilizzabile.