La storia infinita del secondo mese indennizzato all’80% prosegue….
E’ di venerdì 26 aprile l’ultimo messaggio n. 1629 con cui l’Inps consente ai datori di lavoro che elaborano il payroll mese su mese di conguagliare il congedo parentale “,maggiorato” fruito ad aprile all’interno del flusso Uniemens di competenza di maggio o giugno 2024.
Queste aziende potranno così gestire gli eventi di competenza di aprile 2024 come degli arretrati, utilizzando gli appositi codici di restituzione del congedo al 30% e di conguaglio dell’indennità all’80% nei flussi di maggio e giugno 2024.
Questa estensione è stata concessa dall’Inps per necessità, ed in particolare per mancanza dei tempi tecnici per aggiornare le procedure in modo da consentire la gestione corrente già dal mese di aprile, come invece era stato previsto nella circolare n. 57/2024 che fissava la decorrenza dei nuovi codici dal 1° gennaio 2024.
Anche per le aziende che elaborano il payroll con il sistema del calendario differito, dovrebbe essere consentito di gestire il congedo fruito ad aprile come un arretrato da esporre nel flusso di competenza di 06/2024, sebbene il messaggio n. 1629/2024 non lo preveda espressamente.
Per tutti i datori di lavoro invece, a prescindere dalla modalità di elaborazione del payroll, gli eventi fruiti da gennaio a marzo 2024 saranno gestiti come arretrati all’interno dei flussi di competenza di aprile/maggio/giugno.
Successivamente. il conguaglio di mesi trascorsi, dovrà essere gestito attraverso la procedura di regolarizzazione
Con la circolare n. 57/2024 del 18 aprile scorso l’Istituto aveva fornito le istruzioni per rendere finalmente applicabile la nuova misura introdotta dall’1.1.2024 dall’ultima legge di bilancio, e cioè l’indennizzo maggiorato di un secondo mese di congedo parentale, all’80% se fruito nel 2024 ovvero al 60% strutturalmente dal 2025 (rinnovato art. 34 Dlgs n. 151/2001).
Considerando il 2024 come un anno di passaggio, in cui poter gestire congedi maggiorati afferenti a parti avvenuti nel 2023, l’Istituto attraverso una serie di esempi ha differenziato le regole e la relativa gestione in funzione dell’anno di nascita del figlio.
Per i figli nati nel 2024, anno di decorrenza della nuova regola. i genitori lavoratori dipendenti potranno sempre fruire di due mesi di congedo parentale indennizzati in misura maggiorata, e cioè all’80% entrambi se fruiti nel 2024 ovvero all’80% il primo ed al 60% il secondo se fruiti dal 2025. In più, specifica l’Inps, il diritto al congedo maggiorato prescinde dall’effettiva fruizione del congedo di maternità o paternità.
Per i figli nati nel 2023, cioè nel periodo di passaggio tra la tutela introdotta dalla legge di bilancio 2023 (un mese all’80%) e quella integrata dalla legge di bilancio 2024 (2° mese all’80% o al 60% dal 2025), invece, per poter fruire nel 2024 o negli anni successivi del secondo mese maggiorato (all’80% o al 60%), il congedo di maternità o paternità (anche un solo giorno) spettante come lavoratore dipendente deve necessariamente terminare dopo il 31.12.2023 (esempio A, C ed F della circolare).
In ogni caso, il diritto al congedo maggiorato riguarda solo i tre mesi trasferibili tra i due genitori (esempio B).
Le casistiche che il datore di lavoro può trovarsi ad affrontare sono pertanto numerose, ecco perché, sebbene non richiesto dalla norma, è opportuno accompagnare la fruizione del congedo da una specifica richiesta presentata dal lavoratore.
Per poter contenere il rischio di dover restituire indennità maggiorate non spettanti, il lavoratore dovrebbe dichiarare la sussistenza di tutte le condizioni e regole illustrate nella circolare dell’Inps (es. scadenza congedo obbligatorio, disponibilità mesi non trasferibili, periodo già indennizzato in misura maggiorata, situazione dell’altro genitore).