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Con la risoluzione n. 68 del 7.12.2023, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una deroga eccezionale per l’anno 2023, al regime di determinazione dell’acconto sull’imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR stimata per l’anno 2023. Al sostituto d’imposta è consentito di determinare presuntivamente l’acconto in scadenza il prossimo 18.12.2023 sulla rivalutazione stimata per l’anno 2023, applicando quindi il tasso dell’anno in corso, anziché quello al 31.12.2022 (come previsto dalla circolare Ade n. 50/2002).
Il tasso noto al 18.12.2023 sarà quello di novembre 2023 o meglio ancora di ottobre 2023 (i modelli F24 vengono predisposti con anticipo) pari a 1,82970, che è ben inferiore all’indice Istat al 31.12.22, pari a 9,974576.


Il sostituto, pertanto, potrebbe applicare il tasso di ottobre 2023 oppure potrebbe stimarne la misura in via prudenziale, in modo da evitare che a posteriori l’acconto versato possa risultare insufficiente, con conseguente applicazione delle sanzioni per omesso parziale versamento.
Grazie a questa speciale deroga, si eviterà il rischio che le aziende sostengano un ingiustificato esborso finanziario destinato a genere un credito, la cui gestione è altresì amministrativamente onerosa, rischio che in primis è stato evidenziato dalla scrivente professionista con un articolo pubblicato su Il Sole 24 il 28.11.2023.
Tra questi oneri amministrativi vi è anche quello dell’apposizione del visto di conformità ex art- 35 Dlgs n. 241/1997, che, in realtà, è obbligatorio solo in caso di utilizzo del credito in compensazione orizzontale, cioè con debiti di natura diversa dalle ritenute di lavoro (esempio IVA, contributi Inps, premi Inail etc), come spiegato dall’Agenzia nelle circolari n. 28 e n. 31/2014.
L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria -che è stato successivamente e formalmente sollecitato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro con specifica istanza di interpello - è sicuramente molto apprezzabile, e conferma la volontà di collaborare con i contribuenti, evitando di gravarli di inutili esborsi e oneri amministrativi.
La speciale deroga è stata introdotta in ragione dell’eccezionale situazione inflazionistica registrata nel 2022 e fortunatamente ridimensionatasi nel corso del 2023, tuttavia l’Agenzia potrebbe anche valutare di modificare in via strutturale la regola di determinazione presuntiva dell’acconto sull’imposta sostitutiva. D’altro canto, se il metodo è presuntivo, anche il tasso di inflazione di riferimento potrebbe essere presuntivamente determinato, ad esempio applicando quello vigente al 31 ottobre dell’anno di competenza, sicuramente noto al momento di determinazione e versamento dell’acconto.
L’eventuale differenziale della misura del tasso, rispetto a quello che sarà definitivamente calcolato dall’Istat per il mese di dicembre del medesimo anno, sarà poi tempestivamente conguagliato, considerato che il saldo dell’imposta deve essere versato il 16 febbraio dell’anno successivo, e quindi dopo soli due mesi dal versamento dell’acconto.