Lo svolgimento di prestazioni in modalità di Smart working dal prossimo 1 settembre sarà comunicato al ministero del Lavoro con modalità semplificate.
Lo prevede il riscritto comma 1 dell'art.23 della legge 81.2017 nella versione modificata dall'art. 41 bis della legge di conversione del DL 73.2022, cd Semplificazione 2022, in attesa di pubblicazione in Gazzettta.
Fermo restando l'obbligo di stipula dell'accordo individuale secondo le regole previste dagli articoli 18-23 della legge 81.2017, i datori di lavoro dovranno comunicare al Lavoro solo i nomi dei lavoratori interessati, la data di inizio e fine della prestazione svolta in modalità agile, senza più dover depositare l'accordo individuale. I dati obbligatori sono gli stessi che i datori di lavoro hanno comunicato durante la fase pandemica, sebbene la norma rinvii ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità della comunicazione. I dati dovranno essere resi disponibili anche all'Inail, anche al fine di accertare che l'infortunio sia occorso nella giornata o meglio nel periodo di SW comunicato.
L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per singolo lavoratore ex art.19 co.3 dlgs 276/2003.