In coincidenza con la scadenza del 30 settembre, l’art. 8 del Decreto Mille Proroghe n. 132 del 29.9.23 in vigore dal 30.9.23, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati considerati fragili in quanto affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM Salute del 4.2.2022.
La misura (ex art. 1 comma 306 L. n. 197/22), ancora una volta oggetto di proroga (dopo quella dell’art. 28 bis della legge di conversione n. 85 del DL 48/2023), interessa quei dipendenti, denominati dai media “Super Fragili”, in quanto affetti da una patologia specificatamente certificata dal medico di medicina generale, ed in quanto tali titolari di un diritto potestativo a prestare l’attività lavorativa da remoto, anche in misura integrale ed a prescindere dalla compatibilità con le mansioni svolte. Rimane comunque salvo il diritto del datore di lavoro di adibire il lavoratore a diversa mansione, purché compresa nella medesima categoria o area di inquadramento prevista dal contratto collettivo applicato e con retribuzione invariata.
Con la nuova proroga la scadenza dello SW dei lavoratori cd super fragili viene allineata a quella già prevista al 31.12.23 per i lavoratori genitori di figli under 14 e per quelli a maggior rischio di contagio (accertati dal medico competente) a causa dell’età e di uno stato di immunodepressione derivante da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità, quali definiti dai media “Fragili” (art. 90 co. 1 DL n. 34/20 da ultimo prorogato dall’art. 42 co. 3 bis della legge di conversione del DL 48/2023).
Poiché la proroga avviene senza soluzione di continuità, si presume che i lavoratori beneficiari continueranno automaticamente a lavorare in regime di lavoro agile, a meno che non esprimano la volontà di revocare la loro richiesta e di tornare a lavorare in presenza. A tale fine potrebbe essere opportuno per le aziende informare i propri dipendenti dell’avvenuta proroga e dei suoi effetti, con una specifica comunicazione interna.
Dal punto di vista operativo, i datori di lavoro dovranno altresì ricordarsi di comunicare ai sensi dell’art. 23 della legge n. 81/2017 la proroga di questa speciale casistica di lavoro agile al Ministero del Lavoro, attraverso l’apposita procedura disponibile su Cliclavoro. Poiché nelle ipotesi tipizzate dalla legge non è richiesto l’accordo individuale, in luogo degli estremi di questi ultimi si dovrà indicare nella comunicazione la specifica casistica applicata (“lavoratore fragile legge 197/2022 art. 1 co. 306”).