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Lo smart working non trova pace neppure dopo la fase emergenziale…….
Dalla conversione in legge del DL n. 115/2022, cd Decreto Aiuti Bis, arriva un’ulteriore proroga per l’utilizzo dello smart working in forma semplificata fino al 31.12.2022.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti la proroga introdotta dall’articolo 25 bis del DL n. 115/2022 (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), avente ad oggetto le previsioni contenute nell’art. 10 co. 2 bis del DL n. 24/22, è doppia perché riguarda sia l’aspetto formale-contrattuale che la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.
1)Sotto il profilo della formalizzazione, fino al 31.12.2022 sarà consentito l’utilizzo dello smart working anche in assenza dell’accordo individuale stipulato ai sensi degli artt. 18-21 della legge n. 81/2017, fermo restando sempre l’obbligo di fornire l’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (per effetto della proroga della disposizione emergenziale contenuta nell’art. 90 comma 4 del DL n. 34/2020)
2)Sotto il profilo dell’obbligo di comunicazione dello SW al Ministero del Lavoro, per effetto della proroga della disposizione emergenziale dell’art. 90 co. 3 DL n. 34/2022, fino al 31.12.2022 la comunicazione al Ministero del Lavoro dovrebbe poter essere effettuata nella modalità semplificata emergenziale (elenco dei dipendenti), e quindi in deroga alle nuove regole di comunicazione di cui all’art. 23 della legge n. 81/2017 (in vigore dall’1.9.2022).
Ad oggi nel sito del Ministero del Lavoro è presente solo l’ultimo applicativo aggiornato in base alle nuove regole dell’articolo 23 della legge n. 81/2017, in quanto non sembra ancora essere stato ripristinato il precedente sistema di comunicazione utilizzato fino al 31.8.2022.
L’ulteriore domanda che sorge spontanea è cosa ne succederà degli accordi individuali già sottoscritti, già avviati e forse anche già comunicati al Ministero del Lavoro per mezzo del nuovo applicativo on line. Trattandosi di accordi consensualmente stipulati, è difficile pensare di poterli non applicare, o di differirne la decorrenza, senza concordarlo e formalizzarlo in modo esplicito con il lavoratore.
Dal punto di vista dell’obbligo di comunicazione, la proroga del sistema utilizzato in fase emergenziale, una volta chiarito meglio quale applicativo dovrà essere utilizzato, consentirà alle aziende di semplificare l’esecuzione dell’adempimento, e concederà più tempo alle stesse per adeguare i propri sistemi informatici a quelli del ministero del Lavoro ai fini dell’utilizzo del servizio per l’invio massivo delle comunicazioni (servizio Rest).
Un’ulteriore proroga è invece riservata ai cd lavoratori fragili quali definiti dall’art. 26 co. 2 DL n. 18/20 ed ai genitori di figli under 14 anni ex art. 90 co. 1 DL n. 34/20, il cui diritto a svolgere la prestazione in modalità di SW è esteso fino al 31.12.2022. Lo prevede l’articolo 23 bis del DL Aiuti Bis che proroga le disposizioni dell’art. 10 comma 1-ter (lavoratori fragili) e comma 2 (specificatamente punto 2 dell’allegato B del DL 24/22).
In pratica per questi lavoratori, la prestazione potrà essere resa in regime di SW fino al 31 dicembre prossimo, anche oltre gli eventuali limiti previsti negli accordi individuali nel frattempo sottoscritti.
I lavoratori fragili, così come previsto dall’art. 26 comma 2 bis del DL n. 18/20, ai fini dello svolgimento della prestazione con modalità di SW, potranno essere altresì adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto
I lavoratori genitori di figli under 14 invece, ai sensi dell’art. 90 co. 1 DL n. 34/20 (prorogato fino al 31.12.22) hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile a condizione che:

  • tale modalità sia compatibile con le mansioni svolte,
  • l’altro genitore sia un lavoratore o non stia fruendo di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.


La proroga del diritto allo SW ex art. 90 co. 1 DL n. 34/20, ricomprenderebbe anche l’ulteriore categoria dei “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità” con situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, anche in base agli obblighi di sorveglianza sanitaria eccezionale (che peraltro non sembrerebbero essere stati prorogati).