La sintesi delle novità della gestione dello SW dall’1.1.2023
Dal 1° gennaio 2023 la disciplina legale del lavoro agile ex artt. 18-23 della Legge n. 81/2017 entra o meglio ritorna a regime, compreso il rinnovato adempimento della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.
Al 31 dicembre 2022 cessa infatti la gestione “semplificata” del lavoro agile, che non richiedeva la sottoscrizione dell’accordo e che consentiva la comunicazione con modalità semplificata.
In più al 31 dicembre prossimo termina anche l’ultima proroga del rinnovato obbligo di comunicazione obbligatoria ordinaria per gli accordi di lavoro agile stipulati dal 1° settembre 2022 in avanti.
In un comunicato pubblicato il 23 dicembre scorso sul proprio sito, il Ministero ha ribadito quanto anticipato il 26 agosto 2022 in merito al termine entro cui trasmettere la comunicazione, considerato il vuoto normativo dell’art. 23 della legge n. 81/2017.
Tale termine è fissato in 5 giorni decorrenti dalla data di inizio della prestazione con modalità di SW (e non dalla data di sottoscrizione dell’accordo), o in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo di SW precedentemente comunicato.
Infine nella giornata di ieri il Ministero, sollecitato da uno specifico quesito posto dal Sole24Ore, ha considerato applicabile il termine dei 5 giorni anche per i vecchi accordi, sottoscritti e decorrenti prima del 1° gennaio 2023, che pertanto dovranno essere comunicati entro il 6 gennaio 2023.
Da notare che sia il 1° che il 6 gennaio sono giornate festive, ma in nessun comunicato o risposta ufficiale è stato indicato lo slittamento al primo giorno lavorativo.
L’unica eccezione alle nuove regole riguarda i cd lavoratori fragili, ed in particolare quelli qualificati come tali dal DM Salute del 4.2.2022, ai quali la legge di bilancio non ancora promulgata ha riservato il diritto allo svolgimento della prestazione con modalità di lavoro agile fino al 31 marzo 2023.
A poter richiedere lo SW sono solo i lavoratori che presentano un’apposita certificazione rilasciata dal medico del SSN che attesti la sussistenza di una delle “patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità elencate dal DM Salute del 4.2.2022.
In pratica viene di fatto ulteriormente prorogato lo speciale regime applicabile ai lavoratori fragili dall’inizio della pandemia, che consente anche l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse ma riconducibili alla medesima categoria e livello di inquadramento, senza decurtazioni retributive.
La norma non specifica se in questo caso specifico siano comunque applicabili le regole di carattere generale relative alla stipula dell’accordo ed alla comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.
Un’interpretazione di tipo prudenziale porterebbe a considerare vigenti questi adempimenti, mentre un’interpretazione più logica basata sulla ratio della norma medesima dovrebbe ritenerli non applicabili, in quanto in questo caso lo SW rappresenta un diritto per il lavoratore ed un obbligo per il datore di lavoro, di fonte legale.