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E’ stata pubblicato in GU la conversione nella legge n. 52/2021 del DL n. 24/2022, che tra le residuali misure anti Covid contiene all’articolo 10 la proroga al 30.6.2022 di quelle riservate ai cd lavoratori fragili, nonché la proroga generalizzata al 31.08.2022 dello SW in forma semplificata dei dipendenti privati.
Perché anche le misure finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori più a rischio devono essere di difficile interpretazione?

La domanda sorge spontanea in quanto i cd lavoratori fragili sono stati sdoppiati in due diverse definizioni, quella originaria dell’art. 26 co. 2 del DL 18/20 (portatori di handicap grave ed immunodepressi) e quella successiva contenuta nel DM 4.2.2022 che elenca le patologie e le condizioni in presenza delle quali il medico di medicina generale accerta il relativo stato di fragilità.
E nessuno ci ha mai spiegato il rapporto tra queste due definizioni….
L’articolo 10 del DL 24/22 acuisce questo vuoto, in quanto riserva la proroga al 30.6.2022 del trattamento economico di malattia equiparato al ricovero ospedaliero ai lavoratori fragili ex DM 4.2.2022, mentre la proroga al 30 giugno prossimo del diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile si rivolge ai lavoratori fragili ex art. 26 co. 2 del DL n. 18/20.
Poiché la proroga dell’indennità del ricovero ospedaliero coinvolge anche l’Inps, l’auspicio è che dall’Ente pervengano chiarimenti sulle recenti conferme. Continua altresì ad essere prorogato il diritto al rimborso dell’onere della malattia sostenuto direttamente dal datore di lavoro, fissato in un importo forfettario annuo di 600 euro, norma che non ha ancora trovato applicazione fin dall’inizio della pandemia…..
E’ invece stato prorogato al 31.7.2022 (terza scadenza in una sola norma) l’obbligo della sorveglianza sanitaria speciale di cui all’articolo 83 co. 1-3 del DL n. 34/20.