• iso 9001
  • iso pdr 125
  • iso 27001

Con il messaggio n. 679 dell’11.2.2022 l’Inpsconferma che dall’1.1.2022 è venuta meno la tutela economica per i cdlavoratori fragili ex art. 26 comma 2 DL n. 18/20, così come quella dei lavoratori assenti per quarantena ex art. 26 comma 1 del DL n. 18/20. Conseguentemente gli eventi a cavallo delle due annualità 2021 e 2022, saranno trattati dall’Inps riconoscendol’indennità esclusivamente per i giorni ricadenti nell’anno 2021. Dal messaggio medesimo si potrebbe evincere che anche se dall’1.1.2022 la quarantena non è più indennizzata economicamente (né dall’Inps né dai datori di lavoro che non versano all’Istituto la contribuzione di malattia), lastessa continua ad essere attestata dai certificati di malattia emessi dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Ecco perché è importante, al fine di trattare correttamente quei certificati di malattiaper quarantena, che il dipendente fornisca anche il provvedimento Di quarantena emesso dalla Asl. La nuova definizione di lavoratore fragile.

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