Dopo la prima revisione in vigore dall’1.7.2020, il regime di tassazione delle autoveicoli/ciclomotori concessi in suo promiscuo a dipendenti, co.co.co ed amministratori ex lett. a) comma 4 art. 51 del Tuir, ha subito una nuova modifica per effetto della legge di bilancio 2025 (comma 48 art. 1 legge n. 207/2024).
Poiché le nuove regole sono entrate in vigore direttamente dal 1° gennaio 2025, il successivo decreto DL n. 19 del 28.2.2025 ha dovuto prevedere una disciplina transitoria attraverso l’introduzione del nuovo comma 48 bis (del medesimo articolo 1 della Legge di Bilancio 2025).
La disciplina transitoria è stata analiticamente illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10 del 3.7.2025, nella quale sono state affrontate le diverse possibili casistiche di concessione di autoveicoli/motocicli/ciclomotori che i datori di lavoro/committenti potrebbero trovarsi nella condizione di dover amministrativamente gestire.
Lo sforzo dell’Agenzia, che ha raccolto i dubbi e le istanze avanzate dalle imprese anche attraverso la stampa, è stato quello di definire il regime fiscale (o più precisamente la % da applicare al valore ACI corrispondente a 15.000 km) tempo per tempo applicabile alla singola casistica, attraverso la combinazione degli elementi che guidano il corretto inquadramento fiscale del benefit e cioè:
Queste esemplificazioni hanno consentito di ridurre le casistiche per le quali in via residuale non trova applicazione il regime convenzionale di determinazione del valore del benefit (ex lett. a) del comma 4 dell’art. 51 del Tuir) con conseguente applicazione del criterio generale del valore normale (art. 9 del Tuir).
Nella tabella seguente, abbiamo provato a schematizzare le diverse casistiche esaminate nella recente circolare dell’Ade.
La storia infinita del Bonus Giovani under 35….
Nella serata del 18 giugno 2025 l’Inps ha emesso un nuovo messaggio n. 1935, condiviso con il Ministero del Lavoro, che va ad aggiungersi alla disciplina contenuta nei seguenti provvedimenti:
La necessità del nuovo messaggio, come si legge nell’ultimo provvedimento, discende dall’ulteriore richiesta avanzata dalla Commissione Europea di inserire tra i requisiti (per fruire del bonus di max 500 euro mensili per 24 mesi) anche quello dell’incremento occupazionale netto, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2025.
Il Bonus Natale di 100 euro è la misura straordinaria di fine anno 2024 destinata ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e con almeno un figlio nelle condizioni reddituali per essere considerato fiscalmente a carico, nonché con una trattenuta Irpef capiente (cioè non azzerata dalla detrazione di lavoro dipendente).
La norma originaria, l’art. 2 bis del DL 113/2024 ha subito un importante restyling con il recentissimo DL n. 167/2024 che ha ampliato la platea di destinatari, oggetto di un pronto intervento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22 pubblicata nella giornata di ieri.
Quest’ultima era molto attesa in quanto le modifiche apportate al requisito familiare (almeno un figlio a carico, senza più la necessità anche del coniuge fiscalmente a carico o di un nucleo monogenitoriale), lasciava dubbi sulla tipologia di famiglia destinataria della misura.
In verità il dubbio riguardava soprattutto la nuova regola (nuovo comma 2 bis) che vieta la duplicazione del bonus in presenza di un coniuge (non legalmente o effettivamente separato) o di un convivente, con i requisiti per beneficiare della medesima indennità.
Decorre da oggi 1° ottobre l’obbligo per le imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri mobili e temporanei di disporre della cd patente a crediti disciplinata dal riscritto art. 27 del Testo Unico Sicurezza del Lavoro Dlgs n. 81/2008.
L’obbligo riguarda gli imprenditori (anche in forma individuale) che lavorano del cantiere “edile”, anche se non svolgono attività di tipo edile (es. manutenzione, carico e scarico etc).
Sono espressamente esclusi i soggetti che effettuano prestazioni intellettuali (es. ingegneri o architetti), nonché le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
I committenti del lavoro edile dovranno dal canto loro chiedere agli appaltatori e subappaltatori presenti sul cantiere di esibire la patente (in questa prima fase potranno richiedere solo la ricevuta di presentazione della domanda) o l’autocertificazione, pena la sanzione amministrativa da 712 a 2.563 euro.
Le riflessioni del dopo Festival del Lavoro
Il Festival del Lavoro dei Consulenti del lavoro tenutosi a Firenze dal 16 al 18 maggio scorso è stato un momento di scambio e di condivisione umana e professionale importante, nonché un’occasione per ricordare e valorizzare l’incarico che quotidianamente il consulente del lavoro svolge in favore delle aziende e dei loro lavoratori.
I numerosi incontri tenutosi hanno confermato che alla base di tutto, della singola giornata lavorativa di un consulente del lavoro vi è sempre lo studio della norma, il suo approfondimento e la necessità di tradurla in operatività, in numeri, in suggerimenti formali e gestionali che garantiscano la compliance delle scelte aziendali alle norme di legge e contrattuali.
Uno degli argomenti che trasversalmente ha interessato molte aule del Festival è stato la riforma della disciplina giuslavoristica degli appalti e delle esternalizzazioni in genere, operata in ambito pubblico dal DLgs n. 36/2023 ed in ambito privato dagli ultimi due decreti attuativi del PNRR e cioè il DL n. 19/2024 convertito nella legge n. 56/2024 ed infine il Decreto Coesione n. 60/2024.
La storia infinita del secondo mese indennizzato all’80% prosegue….
E’ di venerdì 26 aprile l’ultimo messaggio n. 1629 con cui l’Inps consente ai datori di lavoro che elaborano il payroll mese su mese di conguagliare il congedo parentale “,maggiorato” fruito ad aprile all’interno del flusso Uniemens di competenza di maggio o giugno 2024.
Queste aziende potranno così gestire gli eventi di competenza di aprile 2024 come degli arretrati, utilizzando gli appositi codici di restituzione del congedo al 30% e di conguaglio dell’indennità all’80% nei flussi di maggio e giugno 2024.
Questa estensione è stata concessa dall’Inps per necessità, ed in particolare per mancanza dei tempi tecnici per aggiornare le procedure in modo da consentire la gestione corrente già dal mese di aprile, come invece era stato previsto nella circolare n. 57/2024 che fissava la decorrenza dei nuovi codici dal 1° gennaio 2024.
Anche per le aziende che elaborano il payroll con il sistema del calendario differito, dovrebbe essere consentito di gestire il congedo fruito ad aprile come un arretrato da esporre nel flusso di competenza di 06/2024, sebbene il messaggio n. 1629/2024 non lo preveda espressamente.
Per tutti i datori di lavoro invece, a prescindere dalla modalità di elaborazione del payroll, gli eventi fruiti da gennaio a marzo 2024 saranno gestiti come arretrati all’interno dei flussi di competenza di aprile/maggio/giugno.
Successivamente. il conguaglio di mesi trascorsi, dovrà essere gestito attraverso la procedura di regolarizzazione
Può essere riconosciuto in busta paga già dal mese di gennaio l’esonero contributivo IVS del 6%/7% in favore dei lavoratori dipendenti, confermato anche per quest’anno dalla legge di bilancio 2024.
Questa possibilità è il risultato della tempestiva circolare n. 11/2024 emessa dall’Inps il 16 gennaio scorso, che di fatto consente ai datori di lavoro che a quella data non abbiano già concluso l’elaborazione del payroll mensile di riconoscere da subito lo sconto, e soprattutto di evitare di gestire ricalcoli contribuitivi tramite i quali corrispondere e recuperare mensilità arretrate.
L’art. 18 bis del DL Anticipi n. 145/2023 inserito in sede di conversione nella legge n. 191/2023, proroga fino al 31.3.2024 il diritto allo smart working dei dipendenti privati cd. “fragili” e dei genitori con almeno un figlio minore di 14 anni, originariamente disciplinato per entrambe le categorie dall’art. 90 co. 1 del DL n. 34/2020 (richiamato al punto 2 dell’allegato B del DL n. 24/2022).
A seguito della conversione nella legge n. 191/2023 del DL Anticipi, n. 145/2023, in GU dal 16.12.2023, il valore convenzionale del prestito aziendale già dal 2023 deve essere quantificato utilizzando il tasso unico di riferimento (BCE) vigente alla data di concessione (se il prestito è a tasso fisso) ovvero quello vigente alla scadenza di ciascuna rata mensile (se il prestito è a tasso variabile).
Le nuove regole, retroattivamente valide per il periodo d’imposta 2023, sono la conseguenza della modifica apportata dall’art. 3 co. 3bis e 3 ter del DL 145/2023 all’art. 51 comma 4 lett. b) del Tuir che disciplina la convenzionale modalità di determinazione del valore imponibile fiscale (e previdenziale) del benefit prestito aziendale.
Con la risoluzione n. 68 del 7.12.2023, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una deroga eccezionale per l’anno 2023, al regime di determinazione dell’acconto sull’imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR stimata per l’anno 2023. Al sostituto d’imposta è consentito di determinare presuntivamente l’acconto in scadenza il prossimo 18.12.2023 sulla rivalutazione stimata per l’anno 2023, applicando quindi il tasso dell’anno in corso, anziché quello al 31.12.2022 (come previsto dalla circolare Ade n. 50/2002).
Il tasso noto al 18.12.2023 sarà quello di novembre 2023 o meglio ancora di ottobre 2023 (i modelli F24 vengono predisposti con anticipo) pari a 1,82970, che è ben inferiore all’indice Istat al 31.12.22, pari a 9,974576.