A seguito della pubblicazione del modulo Tfr3, l’Inps ha aggiornato il flusso uniemens in base alle nuove istruzioni relative alla compilazione della sezione sulla scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto.
È disponibile on line la versione definitiva del modulo Tfr3 con cui i lavoratori assunti da 1° luglio scorso devono esprimere entro 60 giorni la propria scelta sulla destinazione del Trattamento di fine rapporto e sull’eventuale adesione automatica o esplicita alla previdenza complementare.
Dal 1° luglio i dipendenti del settore privato quando vengono assunti devono fornire informazioni all’azienda sulle scelte che riguardano la previdenza complementare: adesione automatica al fondo di riferimento, verso un altro fondo o non iscrizione
Per scegliere il fondo pensione negoziale, il lavoratore assunto dal 1° luglio 2026 in poi
deve aderire in modo automatico alla previdenza complementare, versando sia il Tfr che la
contribuzione.
Il conferimento parziale del trattamento di fine rapporto al fondo pensione negoziale (se consentito dagli accordi collettivi), da parte del lavoratore assunto dal 1° luglio 2026 attraverso la compilazione del modello Tfr3, lettera A, costituisce adesione automatica alla previdenza complementare.
In prossimità della scadenza del termine dei 60 giorni per le assunzioni del 1° luglio scorso e nell’attesa della pubblicazione del modello ufficiale Tfr3 relativo alla previdenza integrativa, aziende e consulenti conservano qualche dubbio sulla compilazione della bozza del modello pubblicata nella sezione dedicata del sito del ministero del Lavoro.
A seguito dell'operatività delle nuove regole sulla previdenza complementare, i datori di lavoro possono regolarizzare i Tfr arretrati dei dipendenti assunti per la prima volta dallo scorso 1º luglio entro il mese successivo a quello di effettuazione della scelta di destinazione del Tfr stesso.
I datori di lavoro con almeno 60 dipendenti medi al 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 16
luglio per versare il Tfr relativo ai primi sei mesi di quest’anno al Fondo di tesoreria Inps senza
applicazione di somme aggiuntive, sanzioni o interessi. Lo precisa l’istituto di previdenza nel
messaggio 1511/2026.
Il decreto del 1° maggio (Dl 62/2026) rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del
salario giusto, cioè quel trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e qualità del
lavoro secondo le previsioni dell’articolo 36 della Costituzione.
La durata dell’isopensione e dell’indennità del contratto di espansione potrà estendersi oltre i
limiti massimi previsti ordinariamente al fine di accompagnare al pensionamento i lavoratori, se
durante il periodo di esodo aumentano i requisiti di accesso alla pensione, con onere a carico del
datore di lavoro.