La sintesi delle novità della gestione dello SW dall’1.1.2023
Dal 1° gennaio 2023 la disciplina legale del lavoro agile ex artt. 18-23 della Legge n. 81/2017 entra o meglio ritorna a regime, compreso il rinnovato adempimento della comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro.
Al 31 dicembre 2022 cessa infatti la gestione “semplificata” del lavoro agile, che non richiedeva la sottoscrizione dell’accordo e che consentiva la comunicazione con modalità semplificata.
In più al 31 dicembre prossimo termina anche l’ultima proroga del rinnovato obbligo di comunicazione obbligatoria ordinaria per gli accordi di lavoro agile stipulati dal 1° settembre 2022 in avanti.
In un comunicato pubblicato il 23 dicembre scorso sul proprio sito, il Ministero ha ribadito quanto anticipato il 26 agosto 2022 in merito al termine entro cui trasmettere la comunicazione, considerato il vuoto normativo dell’art. 23 della legge n. 81/2017.
Tale termine è fissato in 5 giorni decorrenti dalla data di inizio della prestazione con modalità di SW (e non dalla data di sottoscrizione dell’accordo), o in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo di SW precedentemente comunicato.
Infine nella giornata di ieri il Ministero, sollecitato da uno specifico quesito posto dal Sole24Ore, ha considerato applicabile il termine dei 5 giorni anche per i vecchi accordi, sottoscritti e decorrenti prima del 1° gennaio 2023, che pertanto dovranno essere comunicati entro il 6 gennaio 2023.
Da notare che sia il 1° che il 6 gennaio sono giornate festive, ma in nessun comunicato o risposta ufficiale è stato indicato lo slittamento al primo giorno lavorativo.
L’unica eccezione alle nuove regole riguarda i cd lavoratori fragili, ed in particolare quelli qualificati come tali dal DM Salute del 4.2.2022, ai quali la legge di bilancio non ancora promulgata ha riservato il diritto allo svolgimento della prestazione con modalità di lavoro agile fino al 31 marzo 2023.
A poter richiedere lo SW sono solo i lavoratori che presentano un’apposita certificazione rilasciata dal medico del SSN che attesti la sussistenza di una delle “patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità elencate dal DM Salute del 4.2.2022.
In pratica viene di fatto ulteriormente prorogato lo speciale regime applicabile ai lavoratori fragili dall’inizio della pandemia, che consente anche l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse ma riconducibili alla medesima categoria e livello di inquadramento, senza decurtazioni retributive.
La norma non specifica se in questo caso specifico siano comunque applicabili le regole di carattere generale relative alla stipula dell’accordo ed alla comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.
Un’interpretazione di tipo prudenziale porterebbe a considerare vigenti questi adempimenti, mentre un’interpretazione più logica basata sulla ratio della norma medesima dovrebbe ritenerli non applicabili, in quanto in questo caso lo SW rappresenta un diritto per il lavoratore ed un obbligo per il datore di lavoro, di fonte legale.
Il Ministero del Lavoro il 9.12.2022 ha annunciato sul proprio sito che sono disponibili i nuovi files excel da utilizzare per l’invio massivo delle comunicazioni di SW a decorrere dal prossimo 15 dicembre, così come anticipato nel comunicato del 24 novembre scorso.
Con questo aggiornamento, entra a regime dall’1.1.2023 il nuovo sistema della comunicazione di SW ex art. 23 della legge n. 81/2017, aggiornato in base alle nuove regole introdotte con decorrenza 1° settembre 2022 dal DL n. 149/2022.
Il termine ultimo per adempiere del 1° gennaio 2023 è il frutto di numerosi slittamenti disposti dal Ministero del lavoro da fine agosto scorso, al fine di ultimare la procedura di invio massivo, utilizzabile dai datori di lavoro tenuti a trasmettere un numero rilevanti di comunicazioni.
Con il 31.12.2022, dovrebbe pertanto cessare di esistere la cd procedura semplificata introdotta in occasione della pandemia, e prorogata fino a fine anno.
Conformemente alle aspettative di aziende e consulenti (si veda il nostro punto del giorno del 24.11.2022), il nuovo sistema di invio massivo consiste in un file excel, molto simile a quello utilizzato dalla procedura semplificata, integrato dei nuovi dati richiesti dalla norma di legge aggiornata (il tipo di rapporto di lavoro con la relativa data di inizio, il tipo di accordo di SW a tempo determinato o indeterminato, nonché la data di sottoscrizione dell’accordo, che dovrà essere solo conservato, ma non anche depositato).
Unitamene al format per comunicare l’inizio dell’attività di SW, sono stati pubblicati ulteriore tre files utilizzabili per informare il Ministero della modifica, dell’annullamento o del recesso di un accordo di SW già precedentemente comunicato.
Il Ministero del Lavoro il 24.11.2022 annuncia sul proprio sito la terza proroga per la comunicazione semplificata di SW che sarà utilizzabile fino a fine anno.
Dal 1° gennaio prossimo invece i datori di lavoro dovranno effettuare le comunicazioni obbligatorie di smart working in modalità ordinaria secondo le prescrizioni dell’art 23 della legge n. 81/2017 e del DL n. 149/2022.
Fino al 31.12.2022 tutti i datori di lavoro, sia quelli che hanno sottoscritto accordi individuali che quelli che non lo hanno fatto (in base alla gestione semplificata da ultimo prorogata dal Decreto Aiuti Bis fino a fine anno), potranno ancora utilizzare il sistema semplificato di comunicazione massiva.
La ragione dell’ultima proroga (rispetto a quella che sarebbe scaduta il 30.11.2022) probabilmente dipende dalle difficoltà nell’avvio del programma Rest previsto per l’invio massivo di numerose comunicazioni di accordi di SW.
Fortunatamente il Ministero supera queste difficoltà tecniche, ed anticipa l’adozione dal 15 dicembre prossimo di un sistema alternativo per l’invio massivo, che dovrebbe consistere in un file excel contenente tutti i dati dei lavoratori smartworkers.
Tale procedura, che il Ministero annuncia come semplice e veloce, dovrebbe pertanto essere simile a quella semplificata già in uso, in quanto anch’essa costituita da un file excel probabilmente integrato delle ulteriori informazioni già presenti nella comunicazione ordinaria.
L’una tantum dei 150 euro è erogabile anche nel mese di dicembre 2022.
Lo ha precisato l’Inps nl recente messaggio n. 4159 del 17.11.2002, con cui ha integrato le istruzioni in precedenza fornite con la circolare n. 116/2022.
In base alle ultime indicazioni, l’una tantum potrà essere corrisposta al dipendente nonché recuperata con l’Inps anche con la mensilità di dicembre 2022, laddove il datore di lavoro per difficoltà gestionali non sia riuscito ad erogarla unitamente alla retribuzione di novembre 2022.
In merito al requisito dell’imponibile previdenziale di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 (valido anche per chi per impossibilità tecnico-gestionali lo ha erogato a dicembre), l’Inps ha chiarito che lo stesso deve essere nettizzato dell’eventuale tredicesima (o rateo) pagato con la retribuzione di novembre.
In conseguenza di questa precisazione, sono state aggiornate le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens, inserendo all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, il nuovo elemento <BaseRif> in cui deve essere indicato l’imponibile valido ai fine dell’una tantum, cioè al netto della tredicesima laddove erogata nel medesimo mese.
In assenza di erogazione di tredicesima, tale importo coinciderà con quello esposto nell’elemento <Imponibileprevidenziale>.
Ad oggi non risulta ancora aggiornato nè l’applicativo Uniemens nè il software di controllo del flusso
con la conseguenza che il flusso di 11/2022 non è ancora trasmissibile.
E’ in Gazzetta la soglia di esenzione dei benefit/rimborsi utenze elevata per il solo 2022 a 3.000 euro, quale misura per contenere gli effetti del caro bollette
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Aiuti Quater n. 176 del 18.11.2022 che all’art. 3 comma 10 lett. a e b) modifica l’art. 12 del DL n. 115.2022 (cd Dl Aiuti Bis) elevando da 600 a 3.000 euro la soglia di esenzione dei benefit di cui all’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 51 del Tuir.
L’agevolazione riguarda il solo anno 2022 e si applica ai beni/servizi/rimborsi utenze domestiche erogati dal datore di lavoro/committente entro il 31.12.22, o al massimo entro il 12.01.23 (principio di cassa allargata).
Per il resto rimane invariata la disciplina del DL Aiuti Bis in vigore dallo scorso 10 agosto, che come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/2022, ripropone le regole del comma 3 ultimo periodo dell’art. 51 del Tuir, salvo per il solo 2022 estendere:
l’importo della soglia di esenzione fino a 3.000 euro (rispetto agli ordinari euro 258,23 annui);
l’ambito oggettivo della misura ai rimborsi delle utenze domestiche per servizio elettrico, gas ed idrico.
In sintesi è confermato che:
Inoltre per il solo anno 2022:
Ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito, è in capo al datore di lavoro/committente l’onere di gestire la documentazione comprovante il sostenimento delle spese delle utenze, o attraverso la raccolta e conservazione delle bollette o mediante un’autocertificazione ex DPR n. 445/2000 rilasciata dal lavoratore con indicazione dell’intestatario delle bollette (ed eventuale rapporto con il lavoratore) nonché degli estremi delle stesse (tipo utenza, numero fattura, data e modalità di pagamento). In ogni caso il beneficiario dovrà autocertificare di non aver mai richiesto il rimborso ad altro soggetto (o al medesimo) della medesima fattura.
L’una tantum dei 150 euro è erogabile anche nel mese di dicembre 2022.
Lo ha precisato l’Inps nl recente messaggio n. 4159 del 17.11.2002, con cui ha integrato le istruzioni in precedenza fornite con la circolare n. 116/2022.
In base alle ultime indicazioni, l’una tantum potrà essere corrisposta al dipendente nonché recuperata con l’Inps anche con la mensilità di dicembre 2022, laddove il datore di lavoro per difficoltà gestionali non sia riuscito ad erogarla unitamente alla retribuzione di novembre 2022.
In merito al requisito dell’imponibile previdenziale di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 (valido anche per chi per impossibilità tecnico-gestionali lo ha erogato a dicembre), l’Inps ha chiarito che lo stesso deve essere nettizzato dell’eventuale tredicesima (o rateo) pagato con la retribuzione di novembre.
In conseguenza di questa precisazione, sono state aggiornate le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens, inserendo all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, il nuovo elemento <BaseRif> in cui deve essere indicato l’imponibile valido ai fine dell’una tantum, cioè al netto della tredicesima laddove erogata nel medesimo mese.
In assenza di erogazione di tredicesima, tale importo coinciderà con quello esposto nell’elemento <Imponibileprevidenziale>.
Ad oggi non risulta ancora aggiornato nè l’applicativo Uniemens nè il software di controllo del flusso
con la conseguenza che il flusso di 11/2022 non è ancora trasmissibile.
L’una tantum dei 150 euro è erogabile anche nel mese di dicembre 2022.
Lo ha precisato l’Inps nl recente messaggio n. 4159 del 17.11.2002, con cui ha integrato le istruzioni in precedenza fornite con la circolare n. 116/2022.
In base alle ultime indicazioni, l’una tantum potrà essere corrisposta al dipendente nonché recuperata con l’Inps anche con la mensilità di dicembre 2022, laddove il datore di lavoro per difficoltà gestionali non sia riuscito ad erogarla unitamente alla retribuzione di novembre 2022.
In merito al requisito dell’imponibile previdenziale di novembre 2022 non superiore a 1.538,00 (valido anche per chi per impossibilità tecnico-gestionali lo ha erogato a dicembre), l’Inps ha chiarito che lo stesso deve essere nettizzato dell’eventuale tredicesima (o rateo) pagato con la retribuzione di novembre.
In conseguenza di questa precisazione, sono state aggiornate le istruzioni di compilazione del flusso Uniemens, inserendo all’interno dell’elemento <InfoAggcausaliContrib>, il nuovo elemento <BaseRif> in cui deve essere indicato l’imponibile valido ai fine dell’una tantum, cioè al netto della tredicesima laddove erogata nel medesimo mese.
In assenza di erogazione di tredicesima, tale importo coinciderà con quello esposto nell’elemento <Imponibileprevidenziale>.
Ad oggi non risulta ancora aggiornato nè l’applicativo Uniemens nè il software di controllo del flusso
con la conseguenza che il flusso di 11/2022 non è ancora trasmissibile.
Il Ministero del Lavoro concede un mese in più presentare la comunicazione ordinaria di SW
Slitta al 1° dicembre 2022 il termine per inviare la comunicazione obbligatoria di Smart Working nella forma ordinaria prevista dall’articolo 23 della Legge 81/2017.
Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro neo insediato con una comunicazione pubblicata sul proprio sito internet il 25 ottobre 2022, raccogliendo prontamente l’istanza proveniente da imprese e consulenti impegnati nell’adempimento.
Il differimento dal 1° novembre, termine fissato dalla comunicazione del Lavoro del 26.08.2022, al 1° dicembre prossimo, riguarda le comunicazioni di lavoro agile, che in presenza di accordo individuale, devono essere effettuate secondo le nuove modalità definite dal DM n. 149/2022.
La necessità dello slittamento discende dal fatto che non è ancora del tutto operativo il servizio Api REST, che consente l’invio con modalità massiva soprattutto per le aziende che trasmettano un elevato numero di comunicazioni.
Nessuna proroga invece per le comunicazioni di lavoro agile trasmesse entro il 31.12.2022 con la procedura semplificata ex art. 25 bis del DL n. 105/2022, utilizzabile in assenza di accordo individuale e per prestazioni rese entro la fine dell’anno.
Il Ministero ricorda altresì agli utenti che vogliono utilizzare il servizio massivo, che dovranno inviare la specifica richiesta di contatto, tramite il form disponibile sull’URP on line del Lavoro. A seguito di questa richiesta, i tecnici del Ministero ed i referenti informatici delle aziende interloquiranno per far dialogare i rispettivi sistemi informatici.
Un ringraziamento particolare al neo Ministro del Lavoro.
ALLA GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO IL PRESIDENTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Chiedo scusa per lo scarso tecnicismo della news odierna, ma sento di dover condividere il sentimento “professionale” che provo.
Oggi ancor di più è un onore appartenere alla categoria dei Consulenti del lavoro, rappresentata per molti anni dall’attuale Ministro del Lavoro Marina Calderone.
Aver affidato un incarico istituzionale così delicato e strategico a chi per anni ha rappresentato la categoria professionale dei consulenti del lavoro, vuol dire riconoscere effettivamente il lavoro come uno dei valori fondanti il nostro Paese.
Vuol dire, ci auguriamo, voler tornare a produrre norme lavoristiche e previdenziali più semplici e comprensibili, aderenti alla realtà, attuabili in ragionevoli tempi, adottate solo dopo averne effettivamente verificato la fattibilità ed i relativi profili operativi.
Avere la nostra Presidente a capo dei dicastero del Lavoro, vuol dire riconoscere il ruolo professionale e sociale del consulente del lavoro, quel professionista che nella recente fase pandemica ha lavorato giorno e notte per garantire un reddito (la Cassa Integrazione in primis) alle famiglie dei lavoratori italiani ed è stato al fianco delle imprese per sostenerle…..
E che ancora oggi, deve studiare ogni giorno per essere in grado di tutelare ed assistere, nei rispettivi diritti e doveri, i lavoratori e le aziende, soprattutto nell’attuale complesso contesto economico e sociale che li espone a quotidiani rischi.
L’obiettivo, come ha detto la nostra Presidente nell’ incarico di neo ministro all’uscita del Quirinale, è difendere tutto il lavoro, subordinato ed autonomo, offrirlo a più italiani, consapevole della necessaria e fattiva collaborazione con le Istituzioni (es. Istituti previdenziali ed assicurativi), così come con le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori.
Un grazie ed in bocca al lupo alla nostra Presidente oggi Ministro del Lavoro.
Dalla giornata di ieri, 3 ottobre 2022, è finalmente on line sul sito del Ministero del Lavoro (cliclavoro) l’applicativo che consente di effettuare la comunicazione semplificata di SW, prorogata al 31.12.2022 dall’art. 25 bis della legge n. 142/2022 di convesione del DL Aiuti Bis n. 105/2022 in vigore dal 22 settembre scorso.
L’applicativo “semplificato” è collocato all’interno della medesima icona di Lavoro Agile utilizzabile anche per la procedura ordinaria ex art. 23 Legge n. 81/2017, dove in calce alla prima pagina è stato inserito il link per accedere all’iter semplificato.
Una volta dentro, le informazioni devono essere fornite all’interno di un file excel, così come si faceva in epoca pandemica.
Confrontando le informazioni del file con quelle richieste dall’1.9.2022 dalla procedura ordinaria, è facile accorgersi che queste quasi coincidono, salvo dover specificare nel modulo individuale ordinario il tipo di rapporto di lavoro e la data di inizio dello stesso, nonché il tipo di accordo di SW sottoscritto (a termine o a tempo indeterminato) e la relativa data di sottoscrizione.
Con riferimento al termine entro cui effettuare l’adempimento, i dubbi continuano ad esserci, in quanto come noto, non c’è una scadenza legale. L’indicazione “ufficiale” è quella contenuta nel comunicato del Lavoro del 26.8.2022, in cui il Ministero riconducendo l’introduzione della modalità di lavoro agile ad una variazione del rapporto di lavoro, ha ritenuto applicabile lo stesso termine dei 5 giorni dalla decorrenza della medesima.
In assenza di specifiche indicazioni, prudenzialmente questo stesso termine si dovrebbe applicare per la comunicazione semplificata, ma essendo quest’ultima operativa solo dal 3 ottobre scorso, ragionando per logica e buon senso, il termine dei 5 giorni dovrebbe decorrere dal 3 ottobre stesso.
Posto che i dati essenziali della vecchia e nuova procedura non differiscono di molto, l’augurio è che il vecchio file excel diventi un domani (dall’1.1.2023) il form ordinario, eventualmente integrato con gli altri dati presenti nell’attuale modello di comunicazione individuale ordinaria. In questo modo si ovvierebbe alle difficoltà tecnico-informatiche che l’invio massivo tramite il servizio Rest sta procurando e che è all’origine dello slittamento del termine al 1° novembre 2022.