La soglia di esenzione dei benefit di 3mila euro, il trattamento integrativo speciale e le mance detassate dei lavoratori del turismo, il nuovo inquadramento del lavoratore sportivo: sono queste le principali novità della Cu2024 reddito 2023.
I datori di lavoro che conseguono la certificazione della parità di genere entro quest’anno possono presentare all’Inps la domanda per fruire del relativo esonero contributivo, utilizzando il modulo online “Sgravio par_gen_2023”.
Nel conguaglio previdenziale del 2023 potrebbero confluire le mance detassate e decontribuite, i prestiti aziendali rideterminati secondo le nuove regole del Dl Anticipi, così come i benefit che rientrano nella soglia di esenzione maggiorata a 3.000 euro.
La gestione degli infortuni e delle malattie professionali tra datori di lavoro, o
loro delegati, e l’Inail avverrà tramite i nuovi servizi telematici “gestione degli
eventi lesivi” e “servizi dispositivi” che sostituiscono gli attuali scambi di
informazioni tramite Pec o posta ordinaria.
Durante le operazioni di conguaglio di fine anno, i sostituti e i loro consulenti
dovranno ricordarsi di acquisire i dati dei figli fiscalmente a carico con meno di
21 anni, da esporre nella Cu 2024, qualora i sostituti abbiano riconosciuto
nell’anno ai rispettivi lavoratori un’agevolazione fiscale collegata alla presenza
del figlio a carico
Dal prossimo versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR potrebbe discendere quest’anno per il sostituto un congruo credito da riportare nel 770 e da utilizzare dal 2024.
Dall’anno d’imposta 2025, in via sperimentale, i sostituti d’imposta di dimensioni ridotte potranno comunicare mensilmente all’amministrazione finanziaria le ritenute fiscali operate, gli eventuali crediti e altri dati, con conseguente semplificazione delle informazioni da trasmettere attraverso il modello 770.
Non è detassabile ai fini Ires e Irap l’agevolazione fruita dal datore di lavoro nel 2022 sotto forma di decontribuzione Sud.
Per incentivare l’occupazione nel settore turistico, ricettivo e termale, il Governo punta sulla duplicazione, nel 2024, della misura della detassazione del lavoro notturno e festivo nel settore già introdotta dall’articolo 39-bis del decreto legge 48/2023 per il periodo 1° giugno-21 settembre 2023.
In adempimento delle due sentenze del Tribunale di Milano, i datori di lavoro soccombenti dovranno provvedere ad assolvere agli obblighi contributivi verso l’Inps e l’Inail con riferimento ai collaboratori riders riconosciuti come etero organizzati in base all’articolo 2 del Dlgs 81/2015.