Il 16 marzo i sostituti sono chiamati a rendere disponibili ai percipienti le Cu 2026,
reddito 2025, nonché a trasmetterle all’amministrazione finanziaria.
Le aziende costituite prima del 2025, che hanno raggiunto entro tale anno la soglia di 60 addetti, hanno
tempo fino al 16 maggio per versare all’Inps i Tfr di gennaio 2026 non destinati alla previdenza
complementare.
Le nuove soglie dimensionali e il periodo di riferimento che fanno scattare l’obbligo di
versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps «operano esclusivamente per gli anni successivi a
quello di inizio dell’attività».
La maggior parte dei redditi ricadenti nello scaglione con l’aliquota marginale Irpef ridotta
al 33% beneficiano anche di una delle misure del cuneo fiscale, e in particolare dell’ulteriore
detrazione, funzionale a mitigare il prelievo fiscale dei lavoratori dipendenti e aumentare il
netto.
Da gennaio 2026, l’obbligo di versare all’Inps il Tfr non destinato alla previdenza
complementare è esteso ai datori di lavoro già esistenti che, al 31 dicembre 2025, hanno
raggiunto la soglia di 60 lavoratori medi.
Le nuove regole sullo smobilizzo del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps non si applicano alle nuove aziende, limitatamente al primo anno di costituzione.
I datori che nel 2025 hanno raggiunto una forza lavoro media di almeno 60 dipendenti, da gennaio 2026
devono iniziare a versare al Fondo di tesoreria presso Inps i Tfr dei dipendenti non destinati alla previdenza
complementare, fino allo scorso anno accantonati in azienda.
Il reddito teorico utile ai fini del riconoscimento della “somma netta” deve essere calcolato
escludendo i giorni nei quali non c’è stata produzione di reddito.
Nuovo cuneo fiscale, detrazioni di lavoro sportivo, redditi degli addetti alle corse ippiche sono tra le
principali novità apportate al modello definitivo della Cu 2026, reddito 2025.
Giovani, donne svantaggiate e lavoratori occupati nella Zes continueranno a essere le
categorie destinatarie di incentivi all’assunzione stabile sotto forma di esoneri contributivi,
ma le risorse aggiuntive messe sul tavolo dalla nuova legge 199/2025 (Bilancio 2026)
rispetto a quelle previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024) per l’anno in corso potrebbero
essere spalmate diversamente, dopo aver verificato i risultati prodotti dalle assunzioni
agevolate effettuate entro il 31 dicembre 2025.